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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09736/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo non fosse dedotto in termini consentiti, perché privo di reale confronto con la motivazione della decisione di merito e diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione delle prove e dei fatti. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di trasferimento fraudolento di valori e possesso ingiustificato di valori. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, contestando in particolare la ritenuta sussistenza del coefficiente doloso del concorso nei reati ascritti. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura si risolveva nella mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello e già disattese, oltre a mirare a una nuova valutazione del materiale probatorio e a una diversa ricostruzione dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua e non illogica, anche con riferimento al profilo soggettivo doloso.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La censura ripetitiva e priva di effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato può determinare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    La Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito né confrontare la motivazione con modelli di ragionamento esterni per sostituirvi un diverso apprezzamento dei fatti.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già proposte in appello senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni della decisione impugnata.
  • Il vizio di motivazione dedotto in cassazione non consente di ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova.
  • La Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la motivazione impugnata sia congrua, coerente e priva di manifesta illogicità.
  • La deduzione del difetto dell'elemento soggettivo deve confrontarsi con le argomentazioni con cui i giudici di merito hanno ritenuto integrato il dolo; altrimenti la censura resta meramente assertiva e inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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