Cassazione Penale, Sentenza n. 5846/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/05/2023 con la quale il Tribunale di Roma, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più sentenze. Il Tribunale aveva ritenuto le condotte eterogenee per tipologia di reato (richiamando artt. 367, 385, 496, 624, 625, 640, 648 c.p. e art. 2 legge n. 1423/1956), per modalità di commissione, per il consistente arco temporale (ottobre 1998 - settembre 2010) e per la diversità dei luoghi, e quindi aveva negato la continuazione. Il ricorrente deduce che l'istanza originaria chiedeva il riconoscimento della continuazione per gruppi omogenei di reati e non una continuazione globale, e lamenta mancata considerazione di tale precisa deduzione difensiva e carenza motivazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha escluso dal suo esame la requisitoria del Procuratore Generale perché depositata oltre il termine previsto (art. 611, co.1 c.p.p.), ha ritenuto fondato il motivo per cui il provvedimento impugnato non ha adeguatamente affrontato la deduzione difensiva principale (ossia la richiesta di riconoscimento della continuazione per distinti blocchi omogenei) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma in diversa composizione, disponendo che il Giudice dell'esecuzione proceda a un nuovo e più approfondito esame dell'istanza ex art. 671 c.p.p., alla luce dei rilievi formulati e in osservanza della sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013.
Norme richiamate
Codice penale, art. 367
Richiamato tra le norme relative alle diverse fattispecie per le quali si discuteva la possibile continuazione; la Corte segnala l'eterogeneità delle fattispecie contemplate.
Codice penale, art. 385
Inserito nell'elenco delle fattispecie valutate dal giudice dell'esecuzione nel rigetto dell'istanza per eterogeneità.
Codice penale, art. 496
Citato quale una delle norme penali pertinenti alle condotte; rilevata come parte della pluralità di reati non omogenei secondo il Tribunale.
Codice penale, art. 624
Parte delle fattispecie indicate nel provvedimento impugnato; valutata nel complesso dal giudice dell'esecuzione.
Codice penale, art. 625
Incluso nell'elenco delle norme relative ai reati per i quali si chiedeva la continuazione; il Tribunale ha considerato eterogenee le tipologie.
Codice penale, art. 640
Un'altra delle fattispecie richiamate; valutata dal Tribunale nell'analisi della non omogeneità.
Codice penale, art. 648
Citato tra le norme dei reati per i quali si chiedeva la continuazione; ritenuto dal giudice dell'esecuzione non omogeneo rispetto ad altri.
Legge n. 1423 del 1956, art. 2
Richiamata quale ulteriore riferimento normativo tra le condotte oggetto di confronto; inserita nell'elenco che il Tribunale ha ritenuto eterogeneo.
Codice di procedura penale, art. 611, comma 1
Norma sul termine per il deposito della requisitoria del pubblico ministero in Cassazione; la Corte ha escluso la requisitoria del P.G. perché depositata oltre il termine e quindi non valutabile.
Codice di procedura penale, art. 671
Norma che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione: la Corte ha rimesso l'istanza al Tribunale per un nuovo esame ai sensi di tale articolo, con piena libertà di valutazione.
Sentenza Corte costituzionale n. 183/2013
Richiamata come principio che impone la composizione diversa del tribunale in sede di rinvio; la Corte di Cassazione ordina il rinvio in diversa composizione in ossequio a tale pronuncia.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019 (Rv. 276414-01)
Usata dalla Corte come parametro per affermare che il deposito tardivo della requisitoria del P.G. rende inammissibili le argomentazioni ivi contenute ai fini del giudizio di Cassazione.
Massime di principio
- Quando si richiede il riconoscimento della continuazione tra condanne è preferibile specificare chiaramente i "blocchi" omogenei (per tipologia di reato, periodo e contesto) e non limitarsi a una richiesta generica di continuazione tra tutti i reati.
- Il giudice dell'esecuzione, nel decidere sull'istanza di continuazione, deve motivare in maniera puntuale rispetto alle deduzioni difensive avanzate; la mancata considerazione di una deduzione centrale può determinare l'annullamento e il rinvio.
- La valutazione della continuazione prende in considerazione la natura delle fattispecie, le modalità di commissione, il lasso temporale e il luogo: questi elementi possono giustificare sia il riconoscimento sia il diniego, a seconda dell'omogeneità riscontrata.
- Le memorie e requisitorie depositate oltre i termini processuali previsti (art. 611 c.p.p. per la Cassazione) non sono considerate; è quindi cruciale rispettare i termini per non perdere argomentazioni rilevanti.
- In caso di annullamento per carenza motivazionale o mancata risposta a specifiche deduzioni difensive il giudice di rinvio deve riesaminare la questione in diversa composizione e può procedere liberamente ai sensi dell'art. 671 c.p.p., tenendo conto dei criteri di omogeneità indicati.
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