Sentenza n. 16530/2026 - Roma, Sezione 2T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024, recante ricognizione delle postazioni di commercio su aree pubbliche e avvio della predisposizione del Piano municipale del commercio; impugnata anche la nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico del 2 gennaio 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione municipale nella parte in cui riteneva applicabile alle postazioni di commercio su aree pubbliche la disciplina dell’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023, relativa alla messa a bando e alla proroga dei titoli al 31 dicembre 2025, e nella parte in cui effettuava la ricognizione dei posteggi, individuando quelli ritenuti incompatibili. Ha chiesto l’annullamento anche degli atti presupposti, tra cui una nota dirigenziale non pubblicata né notificata. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità articolati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione di Roma Capitale relativa all’assenza di immediata lesività. La deliberazione impugnata svolgeva una funzione meramente ricognitiva e preparatoria: la ricognizione costituiva la base istruttoria per il successivo Piano municipale, poi approvato con deliberazione di Roma Capitale n. 34 del 2025, non impugnata. Dopo la ricognizione, l’amministrazione aveva riesaminato le postazioni incompatibili e avviato un procedimento partecipativo con organizzazioni sindacali e singoli operatori, anche per proporre interventi di ottimizzazione. Gli effetti dell’atto erano dunque interinali e instabili e non avevano prodotto una lesione definitiva della sfera giuridica della ricorrente; l’atto definitivo avrebbe dovuto essere impugnato, eventualmente insieme agli atti preparatori. La decisione è in rito e non esamina la fondatezza delle contestazioni sostanziali. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.
Massime di principio
- Gli atti endoprocedimentali sono immediatamente impugnabili soltanto quando abbiano carattere conclusivo e provvedimentale e siano idonei a produrre una lesione attuale; gli atti preparatori con effetti instabili e interinali devono essere contestati unitamente al provvedimento definitivo.
- Una ricognizione amministrativa che costituisce soltanto la base istruttoria per un successivo piano, e che è seguita da riesame e partecipazione degli interessati prima della decisione finale, non è immediatamente lesiva e non è autonomamente impugnabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 1987/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 7639/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 677/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 678/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 679/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Sentenza · 20 ott 2026Sentenza n. 680/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →