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Sentenza

Sentenza n. 16530/2026 - Roma, Sezione 2T

Giustizia amministrativa202404744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro n. 4 del 25 gennaio 2024, recante ricognizione delle postazioni di commercio su aree pubbliche e avvio della predisposizione del Piano municipale del commercio; impugnata anche la nota della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico del 2 gennaio 2024

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione municipale nella parte in cui riteneva applicabile alle postazioni di commercio su aree pubbliche la disciplina dell’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023, relativa alla messa a bando e alla proroga dei titoli al 31 dicembre 2025, e nella parte in cui effettuava la ricognizione dei posteggi, individuando quelli ritenuti incompatibili. Ha chiesto l’annullamento anche degli atti presupposti, tra cui una nota dirigenziale non pubblicata né notificata. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità articolati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione di Roma Capitale relativa all’assenza di immediata lesività. La deliberazione impugnata svolgeva una funzione meramente ricognitiva e preparatoria: la ricognizione costituiva la base istruttoria per il successivo Piano municipale, poi approvato con deliberazione di Roma Capitale n. 34 del 2025, non impugnata. Dopo la ricognizione, l’amministrazione aveva riesaminato le postazioni incompatibili e avviato un procedimento partecipativo con organizzazioni sindacali e singoli operatori, anche per proporre interventi di ottimizzazione. Gli effetti dell’atto erano dunque interinali e instabili e non avevano prodotto una lesione definitiva della sfera giuridica della ricorrente; l’atto definitivo avrebbe dovuto essere impugnato, eventualmente insieme agli atti preparatori. La decisione è in rito e non esamina la fondatezza delle contestazioni sostanziali. Spese compensate per la peculiarità della controversia e la definizione in rito.

Massime di principio

  • Gli atti endoprocedimentali sono immediatamente impugnabili soltanto quando abbiano carattere conclusivo e provvedimentale e siano idonei a produrre una lesione attuale; gli atti preparatori con effetti instabili e interinali devono essere contestati unitamente al provvedimento definitivo.
  • Una ricognizione amministrativa che costituisce soltanto la base istruttoria per un successivo piano, e che è seguita da riesame e partecipazione degli interessati prima della decisione finale, non è immediatamente lesiva e non è autonomamente impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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