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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30119/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha revocato con efficacia retroattiva l'affidamento in prova al servizio sociale di un condannato, relativamente alla pena di anni due e mesi undici di reclusione, in relazione ai reati indicati nel provvedimento di determinazione delle pene concorrenti in esecuzione. Il ricorso per cassazione è stato proposto tempestivamente con un unico motivo: dedotta violazione degli artt. 41 e 51-ter ord. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla retroattività della revoca. La difesa ha sostenuto che il giudice di sorveglianza non avrebbe valutato l'intero complesso della condotta tenuta durante il periodo di affidamento, valorizzando invece un solo episodio negativo; ha richiamato giurisprudenza che richiede l'esame del comportamento complessivo dell'affidato e ha evidenziato che la relazione UEPE lo descriveva come corretto e puntuale. La condotta ritenuta decisiva era la pubblicazione, circa un anno dopo l'inizio dell'esecuzione, di immagini su un social network da un profilo riferibile al condannato, raffiguranti il cortile del carcere di Vibo Valentia e, più in generale, personale di polizia penitenziaria, aree interne ed esterne della struttura, zone sensibili e interne agli uffici UEPE. Secondo il Tribunale, tale comportamento ha esposto a pericolo la riservatezza degli ambienti penitenziari ed è stato sintomatico, al di là della formale osservanza del percorso trattamentale, di una personalità refrattaria alle regole e socialmente pericolosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso rivalutativo e, comunque, non ha ravvisato alcuna carenza di motivazione nella decisione impugnata. Ha osservato che il Tribunale aveva logicamente fondato la revoca sull'episodio della pubblicazione delle immagini, ritenuto decisivo, e aveva anche dato conto dell'andamento formalmente regolare del percorso in affidamento. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41 ord. pen.

    richiamato dalla difesa insieme all'art. 51-ter ord. pen. come parametro della censura sulla revoca dell'affidamento in prova e sulla sua efficacia retroattiva.

  • art. 51-ter ord. pen.

    richiamato dalla difesa quale disposizione relativa alla revoca della misura alternativa e alla contestata retroattività degli effetti.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso la revoca dell'affidamento in prova, la censura che solleciti una diversa valutazione del complessivo comportamento dell'affidato è inammissibile quando il provvedimento impugnato offra una motivazione congrua e logicamente coerente sulla condotta ritenuta decisiva ai fini della revoca.
  • La revoca della misura alternativa può essere sorretta da un singolo episodio, se questo sia valutato dal giudice di sorveglianza come sintomatico dell'inidoneità del trattamento e della persistente pericolosità del condannato, purché la motivazione dia conto anche dell'eventuale regolarità del resto del percorso esecutivo.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a contrapporre alla motivazione del giudice una lettura alternativa dei fatti, senza evidenziare reali lacune argomentative, il motivo è meramente rivalutativo e conduce all'inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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