Ordinanza n. 2773/2026 - Napoli, Sezione 6
per la correzione della Sentenza n. 457/2026, pubblicata in data 23.01.2026 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 2581 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania n. 457/2026, limitatamente all’erronea indicazione dei datori di lavoro nella parte narrativa
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato, ai sensi dell’art. 86 c.p.a., un’istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 457/2026. Ha dedotto che, al punto 3 della parte narrativa, la sentenza ricostruiva erroneamente il suo percorso lavorativo indicando come datori di lavoro tre società diverse. La documentazione già acquisita nel giudizio di merito — comunicazione UNILAV, contratto di lavoro e buste paga — attestava invece l’assunzione con contratto a tempo indeterminato da parte della ditta individuale indicata nel provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza, ritenendo che l’erronea indicazione dei datori di lavoro costituisse un palese errore materiale derivante da una svista redazionale. L’errore riguardava la parte narrativa e non incideva sul contenuto logico-giuridico né sul dispositivo della sentenza, fondati sul comprovato inserimento lavorativo del ricorrente indipendentemente dall’identità del datore di lavoro. Il punto 3 della sentenza è stato quindi sostituito con il testo recante la corretta indicazione dell’assunzione a tempo indeterminato e dei relativi documenti probatori. È stata disposta l’annotazione dell’ordinanza sull’originale della sentenza; l’ordinanza costituisce parte integrante della stessa.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
Attribuisce al giudice che ha emesso il provvedimento la competenza a disporre la correzione di omissioni o errori materiali; la correzione è ammissibile quando l’errore deriva da una svista e non incide sul contenuto logico-giuridico e decisorio della pronuncia.
Massime di principio
- La correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 86 c.p.a. è disposta dal giudice che ha emesso il provvedimento quando l’inesattezza deriva da una svista redazionale obiettivamente verificabile attraverso gli atti di causa.
- È correggibile l’erronea indicazione di un dato contenuto nella parte narrativa della sentenza quando la rettifica non modifica il percorso logico-giuridico, la motivazione sostanziale o il dispositivo della decisione.
- La correzione di errore materiale non può essere utilizzata per modificare il contenuto decisorio della pronuncia, ma solo per adeguare il testo a quanto già risultava dagli atti e costituiva il presupposto della decisione.
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