Cassazione Civile, Ordinanza n. 24005/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2010, con cui l’Amministrazione contestava a una società cessionaria nazionale la non imponibilità di operazioni di cessione intracomunitaria verso clienti comunitari che risultavano, secondo l’Ufficio, muniti di codici IVA inesistenti o cessati. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ritenendo integrati i requisiti per il regime di non imponibilità; la CTR, in riforma, aveva invece accolto l’appello dell’Ufficio, affermando che, pur sussistendo i requisiti territoriale e oggettivo, mancava quello soggettivo, poiché non era stata dimostrata la soggettività passiva IVA dell’effettivo cessionario estero. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che i giudici di merito avevano confuso il piano formale del controllo del codice identificativo IVA con il piano sostanziale della soggettività passiva del cliente estero, e che il difetto di verifica del codice non poteva comportare, di per sé, la perdita della non imponibilità; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, lamentando che la CTR avesse adottato una motivazione generica e fotocopia, senza confrontarsi con le specificità delle annualità e con le difese svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione, osservando che la sentenza della CTR, pur sintetica, esponeva in modo sufficiente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, rendendo percepibile l’iter argomentativo. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo: inammissibile nella parte in cui non si confrontava con la reale ratio della sentenza impugnata, che non aveva affermato la coincidenza tra soggettività passiva e possesso del codice IVA, ma aveva valorizzato la mancata prova dell’effettivo status del cessionario; inammissibile anche per difetto di specificità rispetto alle norme invocate; infondato perché la giurisprudenza di legittimità e quella unionale escludono che la mancata indicazione o verifica del codice identificativo, di per sé sola, faccia perdere la non imponibilità, ma richiedono comunque la prova dei requisiti sostanziali della cessione intracomunitaria, in particolare la soggettività passiva del cessionario e l’effettiva destinazione dei beni in altro Stato membro. Non è stata adottata statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione
art. 41 d.l. n. 331 del 1993
la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie richiede il ricorrere dei requisiti sostanziali dell’operazione, non essendo sufficiente il solo profilo formale
art. 50 d.l. n. 331 del 1993
la trasmissione del numero di partita IVA serve a identificare il cessionario come soggetto passivo nel proprio Stato, ma il relativo adempimento ha funzione formale di controllo
artt. 115 e 116 c.p.c.
sono invocati per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è ritenuta generica e non specifica
art. 2697 c.c.
è richiamato in relazione all’onere della prova dei presupposti della non imponibilità, che grava sul cedente che invoca il regime agevolativo
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il vizio di motivazione della sentenza tributaria
art. 132 c.p.c.
richiamato per la struttura essenziale della motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è menzionato nel dispositivo per il contributo unificato, ma il testo fornito risulta tronco e non consente di ricostruire integralmente la statuizione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 138, par. 1, direttiva 2006/112/CE
è richiamato quale fonte unionale dei requisiti sostanziali delle cessioni intracomunitarie non imponibili
Massime di principio
- In tema di cessioni intracomunitarie, la non imponibilità IVA non dipende dal solo rispetto di adempimenti formali, ma dal concreto accertamento dei requisiti sostanziali dell’operazione, in particolare dell’effettiva soggettività passiva del cessionario e della destinazione dei beni in altro Stato membro.
- L’omessa verifica o indicazione del codice identificativo IVA del cessionario estero non comporta automaticamente l’assoggettamento ad IVA dell’operazione, salvo che tale omissione impedisca la prova certa dei requisiti sostanziali o si inserisca in una frode fiscale.
- Quando l’Amministrazione contesta la non imponibilità di una cessione intracomunitaria, incombe sul cedente l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto al regime agevolato, non essendo sufficiente la prova di trasporto, pagamento o di altri elementi formali se non dimostrano chi sia l’effettivo contraente estero.
- La motivazione è apparente solo se non rende percepibili le ragioni della decisione; è invece sufficiente anche una motivazione concisa purché consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
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