Cassazione Penale, Sentenza n. 46783/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Funari era stato condannato in appello alla pena di 4 anni e 6 mesi per il reato di induzione indebita (art. 319-quater c.p.), per avere, in concorso con G. Palmieri e G. Baiocchi, indotto quest'ultima a consegnare complessivamente €10.000 per ottenere permessi edilizi (periodo 18/11/2020–31/07/2021). Il ricorso in Cassazione deduceva: (i) vizio di motivazione nella valutazione della credibilità delle dichiarazioni di G. Palmieri e dei riscontri ritenuti individualizzanti; (ii) errata qualificazione del fatto come induzione indebita invece che come reato di millantato credito/traffico di influenze (art. 346-bis), con omissione di accertamenti sull'attività amministrativa e sui poteri del responsabile del procedimento; (iii) mancata applicazione delle attenuanti generiche e dell'art. 323-bis c.p.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo (ritenendo fondata la valutazione di credibilità delle dichiarazioni e la congruità dei riscontri considerati) ma ha accolto il secondo motivo, rilevando carenze gravi nella qualificazione giuridica del fatto: la sentenza di appello non ha esaminato in modo adeguato il profilo relativo all'esercizio dei poteri pubblicistici, né la relazione tra l'attività amministrativa svolta dal dirigente/responsabile del procedimento e la richiesta di denaro. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla qualificazione giuridica della fattispecie e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo esame (in particolare per valutare se debba essere contestato diverso reato o approfondito il profilo della prevaricazione/pressione del pubblico ufficiale). Il resto delle valutazioni di fatto (es. attendibilità della Palmieri, convergenza con le dichiarazioni della Baiocchi, riscontri) è stato sostanzialmente confermato.
Norme richiamate
art. 319-quater cod. pen.
Reato contestato in primo e secondo grado (induzione indebita): la Corte d'appello lo aveva ritenuto integrato sulla base delle richieste di denaro e della consegna; la Cassazione ha disposto che occorre un approfondimento sull'effettiva incidenza dei poteri pubblicistici e sulla natura della pressione esercitata per distinguere questa fattispecie da altre forme corruttive.
art. 346-bis cod. pen. (millantato credito/traffico di influenze)
Richiamato dalla difesa come possibile corretta qualificazione: la Cassazione ha ritenuto che la questione della qualificazione non sia stata adeguatamente valutata in applicazione alle dinamiche amministrative e ha rinviato per un nuovo esame che valuti anche questa prospettazione.
art. 323-bis cod. pen.
Circostanza invocata dall'imputato ai fini di attenuazione della responsabilità; la Corte ha ritenuto l'esame delle attenuanti subordinato alla ricostruzione completa del fatto e della sua corretta qualificazione giuridica.
artt. 110, 112 n.2, 81 c.p.
Norme richiamate nella imputazione (concorso di persone, riferimento alle pene, concorso aggravato/recidiva se pertinente): utilizzate nella fase di contestazione, non sono state ritenute decisive ai fini dell'annullamento sulla qualificazione.
art. 192 cod. proc. pen. (comma 2 e comma 3)
Principi sulla valutazione della prova indiziaria e sulla chiamata di correità: la Cassazione ha ribadito che credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva vanno valutate unitariamente e che i riscontri esterni, anche logici, possono validamente corroborare le dichiarazioni.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 20804/2012 (sent. Aquilina)
Richiamata quale criterio-guida: nella valutazione della chiamata in correità il giudice deve verificare credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva, valutabili unitariamente senza una rigida sequenza formale.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 33748/2005 (Mannino)
Principio sulla valutazione coordinata e non frazionata degli indizi, richiamato dalla Corte per giustificare la valutazione congiunta delle dichiarazioni e dei riscontri.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 52321/2016 (Beccaro Migliorati)
Richiamata per il principio che distingue induzione indebita e forme corruttive: la condotta induttiva richiede una pressione/prevaricazione tale da creare soggezione psicologica nel privato, elemento che va accertato.
Massime di principio
- Nelle valutazioni di chiamata in correità le dichiarazioni di coimputati vanno vagliate sia sul piano della credibilità soggettiva sia dell'attendibilità oggettiva; questi profili possono essere valutati unitariamente purché emergano riscontri esterni non circolari.
- Per qualificare correttamente reati come induzione indebita (art. 319-quater) vs millantato credito/traffico di influenze (art. 346-bis) o forme corruttive, il giudice deve accertare la concreta sfera di poteri pubblicistici esercitata dall'agente, la natura discrezionale dei poteri coinvolti e se vi sia stata reale pressione/prevaricazione che abbia posto il privato in condizione di soggezione.
- I riscontri 'individualizzanti' non devono necessariamente ripetere esattamente la stessa circostanza riferita dal chiamante in correità; possono essere elementi logici, temporali o di contesto (convergenza su tempi, importi, incontri, prelievi di contante, confidenze a terzi) purché non derivino da accordi fraudolenti e siano specifici e convergenti.
- Se la motivazione di merito trascura l'esame degli atti amministrativi e del ruolo effettivo dei dirigenti/resp. del procedimento, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza per carenza di adeguata qualificazione giuridica e rinviare il giudizio per un approfondimento.
- In sede di ricorso è strategico contestare sia aspetti probatori (credibilità e riscontri) sia la qualificazione giuridica del fatto: anche se le valutazioni di fatto sono confermate, un vizio di qualificazione può determinare annullamento e rinvio.
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