Cassazione Penale, Ordinanza n. 14906/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla pena, nei limiti in cui emerge dal testo, è stata ritenuta adeguatamente motivata e non illogica, sicché non vi è stata alcuna modifica del trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 9 maggio 2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 c.p., sostenendo in sostanza che il trattamento sanzionatorio sarebbe stato illegittimo o non adeguatamente motivato. La Corte osserva però che il motivo era del tutto generico: formulate deduzioni astratte, prive sia delle specifiche ragioni di diritto sia dei dati fattuali necessari a sorreggere la censura; inoltre, a fronte di un analogo motivo di appello altrettanto generico, la motivazione della sentenza impugnata sul punto del trattamento punitivo era ritenuta sufficiente e non illogica.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La censura sulla determinazione della pena è stata ritenuta generica e non autosufficiente, perché non indicava specifiche ragioni di diritto né dati di fatto idonei a scalfire la motivazione del giudice di merito sulla congruità della pena.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che contesti il trattamento sanzionatorio deve essere specifico, autosufficiente e fondato su puntuali ragioni di diritto e su concreti dati di fatto; deduzioni astratte e generiche non consentono il controllo di legittimità.
- La doglianza sulla pena è inammissibile quando si limiti a riproporre in modo generico una critica già formulata in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la motivazione del giudice di merito sulla congruità della pena è sufficiente e non manifestamente illogica, la Corte di cassazione non può sostituirsi a tale valutazione in assenza di specifiche censure.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14836/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14855/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14857/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14858/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14860/2025 del 15/04/2025
- ordinanza_penale · 15 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 14861/2025 del 15/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →