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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14906/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla pena, nei limiti in cui emerge dal testo, è stata ritenuta adeguatamente motivata e non illogica, sicché non vi è stata alcuna modifica del trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 9 maggio 2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 c.p., sostenendo in sostanza che il trattamento sanzionatorio sarebbe stato illegittimo o non adeguatamente motivato. La Corte osserva però che il motivo era del tutto generico: formulate deduzioni astratte, prive sia delle specifiche ragioni di diritto sia dei dati fattuali necessari a sorreggere la censura; inoltre, a fronte di un analogo motivo di appello altrettanto generico, la motivazione della sentenza impugnata sul punto del trattamento punitivo era ritenuta sufficiente e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    La censura sulla determinazione della pena è stata ritenuta generica e non autosufficiente, perché non indicava specifiche ragioni di diritto né dati di fatto idonei a scalfire la motivazione del giudice di merito sulla congruità della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sono poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in euro 3.000.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che contesti il trattamento sanzionatorio deve essere specifico, autosufficiente e fondato su puntuali ragioni di diritto e su concreti dati di fatto; deduzioni astratte e generiche non consentono il controllo di legittimità.
  • La doglianza sulla pena è inammissibile quando si limiti a riproporre in modo generico una critica già formulata in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la motivazione del giudice di merito sulla congruità della pena è sufficiente e non manifestamente illogica, la Corte di cassazione non può sostituirsi a tale valutazione in assenza di specifiche censure.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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