Cassazione Civile, Ordinanza n. 21205/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il creditore, nella qualità di notaio, aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento per ottenere l'ammissione del proprio credito con privilegio anziché in via chirografaria. Il Tribunale ha dichiarato l'opposizione inammissibile perché il ricorrente non avrebbe dimostrato la data di comunicazione del provvedimento del giudice delegato, necessaria per verificare la tempestività del ricorso. Con l'unico motivo di cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 99 l. fall. e 2697 c.c., sostenendo che l'art. 99 l. fall. non pone a suo carico l'onere di depositare la prova della comunicazione della decisione sul passivo e che, in ogni caso, la tempestività doveva essere verificata d'ufficio dal giudice mediante acquisizione del fascicolo fallimentare, soprattutto in assenza di difese del curatore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei termini precisati, affermando che la tempestività dell'opposizione allo stato passivo è una questione rilevabile d'ufficio e che il giudice deve controllare la data di ricezione della comunicazione dello stato passivo acquisendo il fascicolo fallimentare o, al più, richiedendo la produzione della relativa comunicazione al ricorrente. Poiché il Tribunale di Trento non ha seguito tale metodo e ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione senza verificare gli atti necessari, il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Trento in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina dell'opposizione allo stato passivo e all'onere della prova.
art. 99 l. fall.
la Corte, richiamando la giurisprudenza, afferma che non pone a carico dell'opponente l'onere di provare con un deposito documentale la data di comunicazione della decisione, poiché la verifica della tempestività va compiuta dal giudice anche d'ufficio.
art. 97 l. fall.
è richiamato come norma da cui decorre il termine di trenta giorni per proporre opposizione allo stato passivo dalla comunicazione del provvedimento.
art. 98 l. fall.
la tempestività dell'opposizione ex art. 98 l. fall. è qualificata come questione rilevabile d'ufficio dal giudice.
art. 2697 c.c.
la Corte esclude che l'onere probatorio della tempestività gravi integralmente sull'opponente nei termini ritenuti dal Tribunale, valorizzando il dovere del giudice di verificare gli atti del fascicolo fallimentare.
Massime di principio
- La tempestività dell'opposizione allo stato passivo è questione rilevabile d'ufficio e il giudice deve verificare direttamente la data di comunicazione del provvedimento impugnato, senza limitarsi a constatare la mancata prova documentale offerta dall'opponente.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il giudice deve acquisire il fascicolo fallimentare o comunque controllare negli atti la presenza della comunicazione, eventualmente richiedendo alla parte la produzione dell'atto mancante, prima di dichiarare l'inammissibilità per tardività.
- Non è corretto porre sull'opponente un onere probatorio assoluto e preliminare sulla data di comunicazione della decisione, quando tale dato risulta accertabile mediante gli atti del procedimento fallimentare.
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