Cassazione Civile, Ordinanza n. 04216/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La lite nasce da un procedimento monitorio promosso da una società appaltatrice per ottenere il saldo di opere edilizie relative a una villetta in agro di Sassari, località Bancali. La committente ha proposto opposizione deducendo di avere già eseguito pagamenti, anche mediante assegni, e contestando sia l’imputazione di alcuni versamenti a quel cantiere, sia il mancato completamento dell’opera, sia la presenza di vizi gravi nel muro di contenimento del cavedio, già emersi in un accertamento tecnico preventivo. Nel giudizio di merito è stato accertato che vi erano stati due rapporti di appalto collegati a due immobili diversi, con avvicendamento tra una ditta individuale e la società poi ricorrente, e che alcuni pagamenti potevano essere riferiti all’altro appalto. La corte territoriale ha inoltre ritenuto provati i vizi e la responsabilità dell’appaltatrice per il muro di contenimento, riconoscendo alla committente la riduzione del prezzo/costi di ripristino. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, in sintesi: erronea valutazione delle prove sull’imputazione dei pagamenti; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell’art. 1193 c.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere la corte posto a carico del creditore l’onere di provare la diversa imputazione dei pagamenti, nonostante il pagamento con assegni; ultrapetizione; errata valutazione delle prove; e, quanto ai vizi dell’opera, erronea applicazione della disciplina della garanzia ex artt. 1667 e 1668 c.c. e dell’onere probatorio relativo ai vizi e al loro nesso con l’appaltatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo erronea la regola di riparto dell’onere della prova applicata dalla corte d’appello in tema di imputazione dei pagamenti eseguiti con assegni: quando il debitore eccepisce di avere estinto il debito azionato tramite assegni, grava su di lui l’onere di dimostrare che quegli assegni erano destinati proprio a quel debito. Sono stati dichiarati assorbiti il primo, il secondo, il quinto e il sesto motivo. Sono stati rigettati i motivi dal settimo al nono, mentre il decimo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o altrimenti inutilizzabili; non basta lamentare una diversa lettura delle prove acquisite.
art. 116 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una diversa regola legale; non è deducibile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, tra cui il riparto dell’onere della prova e l’erronea applicazione della disciplina dell’appalto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione alla doglianza di ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti rigorosi del mancato esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre la domanda; la ricorrente lamentava ultrapetizione per l’imputazione di un pagamento a un rapporto non domandato.
art. 1193 c.c.
In presenza di pluralità di rapporti debitori, la regola dell’imputazione del pagamento opera secondo i principi generali, ma la Corte distingue l’ipotesi in cui il pagamento avvenga mediante assegno, nella quale il debitore deve provare la riferibilità del titolo al debito estinto.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che l’onere della prova va ripartito in base alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; nel caso dei pagamenti con assegni, il debitore che eccepisce l’estinzione del debito deve provare la destinazione dell’assegno al debito azionato.
artt. 1667 e 1668 c.c.
La garanzia per vizi presuppone che l’opera sia stata completata; se l’opera non è ultimata e la parte eseguita è difettosa o difforme, può rilevare anche la disciplina generale dell’inadempimento contrattuale.
artt. 1453 e 1455 c.c.
In caso di mancato completamento dell’opera, si applica la disciplina generale della risoluzione per inadempimento e del suo grado di rilevanza, non la sola garanzia speciale per vizi.
Massime di principio
- Se il debitore dimostra di avere eseguito pagamenti idonei a estinguere il debito dedotto in giudizio, il creditore che voglia imputarli a un diverso rapporto deve allegare e provare l’esistenza di tale diverso credito e le condizioni della diversa imputazione; ma, quando il pagamento è effettuato tramite assegno e il debitore eccepisce l’estinzione del debito azionato, grava sul debitore l’onere di dimostrare che l’assegno era riferito proprio a quel debito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio alla parte sbagliata secondo la struttura dei fatti costitutivi ed estintivi; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In cassazione, le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo nei casi di reale utilizzo di prove non introdotte o di attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non consentono una revisione del merito probatorio.
- Nell’appalto, la garanzia per vizi e difformità presuppone il completamento dell’opera; se l’opera non è stata ultimata, la tutela del committente va ricondotta alla disciplina generale dell’inadempimento, potendo egli rifiutare l’adempimento parziale o chiedere riduzione del prezzo e risarcimento, se ne ricorrono i presupposti.
- Il fatto che la parte committente provi i vizi dell’opera e la loro riferibilità all’appaltatore esclude l’inversione dell’onere della prova: il giudice di merito può fondare la decisione su CTU, deposizioni e circostanze di custodia del cantiere, purché l’accertamento resti nei limiti del sindacato di legittimità.
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