Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 36/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n° Cat. -OMISSIS- a firma del Questore di Vercelli, notificato al ricorrente il 14 ottobre 2025, con cui il Questore della Provincia di Vercelli ammoniva il ricorrente, invitandolo a tenere immediatamente una condotta conforme alla legge, evitando comportamenti analoghi a quelli che avevano determinato l’adozione del provvedimento, ed informava lo stesso della possibilità di accedere ad un percorso trattamentale integrato presso il CIPM con sede in Novara, o presso il CUAV con sede in Vercelli, finalizzato alla ‘acquisizione della consapevolezza del disvalore penale delle azioni commesse; - del diniego di accesso agli atti di cui alle comunicazioni del -OMISSIS- e -OMISSIS- con cui la Questura di Vercelli non consegnava al legale del ricorrente gli atti del procedimento amministrativo relativo all’adozione di provvedimento di ammonimento poiché preservati dalla normativa a tutela dei dati sensibili; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ancorché non noto;

Giustizia amministrativa202503551

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Vercelli recante ammonimento e diniego di accesso agli atti del relativo procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore di Vercelli lo aveva ammonito, intimandogli di tenere una condotta conforme alla legge ed evitando comportamenti analoghi a quelli posti a fondamento dell'ammonimento, nonché informandolo della possibilità di accedere a un percorso trattamentale presso strutture specializzate. Sono stati impugnati anche i dinieghi di accesso agli atti del procedimento, motivati dalla necessità di tutelare dati sensibili, oltre agli atti presupposti, conseguenti e connessi. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, ma riferisce che le censure cautelari investivano soltanto una parte del periodo temporale considerato nel provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che le censure dedotte non apparissero sufficientemente credibili poiché riguardavano soltanto una parte dell'arco temporale preso in considerazione dall'ammonimento. Non è stata disposta la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori. L'ordinanza non definisce il merito del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito del rito cautelare previsto dal codice del processo amministrativo; il giudice ha ritenuto non sufficientemente credibili le censure prospettate e ha negato la sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento non può essere concessa quando le censure, riferite soltanto a una parte del periodo temporale posto a fondamento dell'atto, non risultino sufficientemente credibili rispetto all'intera motivazione e alla complessiva sequenza dei fatti considerati dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.