Cassazione Penale, Sentenza n. 26447/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado per guida senza patente e con pena poi rideterminata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità. In particolare, ha sostenuto che la Corte di appello avesse fondato il giudizio di particolare gravità del fatto su un presupposto fattuale errato, cioè che la guida senza patente del 07/04/2024 fosse stata commessa durante un'evasione. Secondo la difesa, invece, in quella data l'imputato era libero; l'evasione riguardava un precedente episodio del 09/05/2023, richiamato nel capo di imputazione solo ai fini della recidiva nel biennio. Il travisamento del dato avrebbe inciso sia sulla determinazione della pena base, fissata nel massimo edittale, sia sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha rilevato che i giudici di merito avevano valorizzato, per aggravare il giudizio sulla gravità del fatto e per giustificare la scelta della pena nel massimo edittale, la circostanza non vera che il reato fosse stato commesso durante un'evasione. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte territoriale era mancante sul punto specificamente dedotto in appello. Richiamando i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., la funzione rieducativa della pena ex art. 27, comma 3, Cost. e il principio di proporzione, la Corte ha affermato che l'irrogazione della pena base al massimo edittale richiede una motivazione specifica e dettagliata, non essendo sufficiente il generico richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere. Di conseguenza ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo esame sulla dosimetria della pena.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare ai sensi di questa disposizione.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
È stata dedotta la violazione di legge processuale per vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà o manifesta illogicità.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte di appello ha applicato la riduzione di pena per la scelta del rito abbreviato.
art. 132 cod. pen.
Attribuisce al giudice un potere discrezionale nella determinazione della pena, che deve essere esercitato con motivazione.
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri oggettivi e soggettivi che guidano la determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 27, comma 3, Cost.
La pena deve tendere alla rieducazione del condannato e tale funzione deve operare anche nella fase di determinazione della pena base.
art. 49, comma 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Viene richiamato il principio di proporzionalità tra gravità del fatto e pena irrogata.
art. 116, commi 15 e 17, Codice della strada
È la norma incriminatrice contestata nel processo, relativa alla guida senza patente in regime di recidiva nel biennio.
Massime di principio
- La determinazione della pena base, specie quando si attesti sul medio o sul massimo edittale, richiede una motivazione puntuale che dia conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. in relazione alla concreta offensività del fatto e alla personalità dell'imputato.
- Il giudice non può fondare il giudizio di gravità del fatto e la scelta del massimo edittale su circostanze fattuali inesatte o travisate; se il dato erroneo incide sulla dosimetria e sulle attenuanti generiche, la motivazione risulta viziata.
- La funzione rieducativa della pena opera non solo in esecuzione, ma anche nella fase di commisurazione giudiziale, imponendo una pena individualizzata e proporzionata.
- Per giustificare una pena al massimo edittale non bastano formule generiche sulla gravità del reato o sulla capacità a delinquere; occorre una motivazione specifica e dettagliata sui parametri legali.
- La recidiva nel biennio, quando prevista dalla norma incriminatrice, rileva ai fini della configurabilità del reato e non può essere trattata come ulteriore elemento di gravità del fatto in modo da duplicarne impropriamente la valenza.
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