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Sentenza

Sentenza n. 1716/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 5948/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 20.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 21438/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;

Giustizia amministrativa202506590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione a contratti a tempo determinato, per cinque annualità, per complessivi 2.500 euro, oltre alle spese processuali. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e non risultava adempiuta. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza allegare prova dell'adempimento. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'avvenuto decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha verificato la proponibilità dell'azione di ottemperanza, il rispetto del termine previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a. e dei termini del rito camerale, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione, comprese le operazioni di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Ha accolto anche la domanda di astreinte, stabilendo che essa sia calcolata mediante applicazione degli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, oltre agli eventuali accessori già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penale eventualmente maturata è stata rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione fonda la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penale è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza differita e limite massimo del 10% dell'importo dovuto.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere decorso inutilmente prima dell'attivazione della tutela esecutiva considerata nel giudizio.

  • art. 1, l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giustifica l'utilizzo dell'astreinte quale strumento compulsivo e di garanzia dell'attuazione del giudicato.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura ministeriale cui appartiene il funzionario nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
  • Quando l'amministrazione non dimostri l'adempimento di un giudicato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale entro un termine assegnato, potendo nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • In sede di ottemperanza, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario deve adottare le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante riferimento agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si sia insediato il commissario ad acta.
  • La misura dell'astreinte deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e deve essere contenuta entro un limite massimo idoneo a conservarne la funzione compulsoria, evitando che si trasformi in una sproporzionata compensazione economica; nel caso esaminato il limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPrincipio di legalità e tipicità

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