Sentenza n. 966/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 797/2025 del Tribunale di Bologna emessa in data 19/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 797/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 797/2025 del Tribunale di Bologna, emessa il 19 giugno 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria l'8 gennaio 2026. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendolo per la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Bologna entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta, su istanza della parte ricorrente e per i successivi 60 giorni, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione è decorso senza adempimento, il giudizio amministrativo di ottemperanza è fondato e può condurre all'ordine di esecuzione delle statuizioni giudiziali.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin da subito un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza della parte interessata e all'ulteriore inerzia dell'amministrazione.
- L'ordine di esecuzione può comprendere anche il pagamento delle somme liquidate dalla sentenza da eseguire e delle spese del giudizio di ottemperanza, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- La perdurante inerzia dell'amministrazione soccombente nel dare esecuzione a una sentenza definitiva giustifica la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
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