Cassazione Civile, Ordinanza n. 34820/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall’accertamento, nei confronti di una società poi estinta, di operazioni considerate soggettivamente inesistenti perché effettuate con fornitori ritenuti non realmente operativi. L’amministrazione finanziaria, pur non contestando l’indeducibilità dei costi in base alla disciplina richiamata in sentenza, ha ritenuto che tali operazioni rendessero inattendibili le scritture contabili e ha rideterminato induttivamente il reddito societario con maggiori IRES e IRAP per l’anno 2006, emettendo poi l’avviso di accertamento. Dopo il contenzioso sull’accertamento societario, definito in appello con esito sfavorevole ai soci, l’agente della riscossione ha notificato a due ex soci cartelle di pagamento per tributi e sanzioni dovuti pro quota. La CTP aveva rigettato i ricorsi contro le cartelle. In appello, la CTR della Toscana ha rigettato l’impugnazione, ma ha inserito in motivazione un passaggio ambiguo sul profilo sanzionatorio, affermando che l’appello "potrebbe" essere accolto per il motivo subordinato, salvo poi demandare all’Agenzia una verifica circa il superamento, da parte delle sanzioni pro quota, del limite degli utili attribuiti ai soci, con eventuale riduzione. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione perplessa, contraddittoria e manifestamente illogica, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., in relazione agli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione. I contribuenti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale: con un primo motivo incidentale hanno denunciato violazione dell’art. 68 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 19 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la portata precettiva della sentenza d’appello presupposta alle cartelle non fosse stata correttamente intesa; con un secondo motivo incidentale hanno a loro volta denunciato nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice non avesse correttamente interpretato le limitazioni di responsabilità oggetto dell’appello subordinato. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale, affermando che la vera ratio decidendi della CTR era un rigetto dell’impugnazione anche sul punto sanzionatorio, mentre il successivo riferimento alla verifica del limite tra sanzioni e utili era un obiter dictum estraneo alla decisione; ha dichiarato inammissibili il secondo motivo principale e il secondo motivo incidentale perché non coglievano tale ratio; ha dichiarato inammissibile per novità il primo motivo incidentale; infine ha rigettato sia il ricorso principale sia l’incidentale, con compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha escluso la nullità della sentenza per motivazione perplessa o contraddittoria, interpretando il passaggio contestato della CTR come mera divagazione e non come effettiva decisione favorevole ai contribuenti sul tema delle sanzioni. Ha ritenuto che la CTR avesse in realtà rigettato integralmente l’appello, compreso il profilo sanzionatorio, in coerenza con il principio chiesto-pronunciato. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi che presupponevano una ratio diversa da quella effettiva della sentenza impugnata, e inammissibile per novità il motivo incidentale sulla portata precettiva della sentenza presupposta. Il giudizio di legittimità si è quindi concluso con il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale, con compensazione delle spese. Dal testo risulta inoltre l’annotazione sul contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, ma il dispositivo riportato nel brano si interrompe prima della formula finale completa.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito come costituzionalmente inidonea; la Corte ribadisce che la motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 132 c.p.c.
Richiamato unitamente alle norme processuali sulla motivazione; la Corte ribadisce che la nullità ricorre solo quando la decisione non consenta di comprendere il ragionamento decisorio.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la Corte la pone in relazione al vizio di motivazione apparente o perplessa.
art. 61 d.lgs. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso principale insieme alle norme sulla motivazione; non viene data una specifica lettura autonoma nel testo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per affermare l’esigenza di una motivazione intellegibile e non meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per dedurre nullità della sentenza e violazione delle regole processuali sulla motivazione e sul chiesto-pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato nel motivo incidentale per denunciare violazione di legge sostanziale/processuale sulla portata della sentenza presupposta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ricorda che, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
Richiamato per l’interpretazione della riforma dell’art. 360, n. 5 c.p.c. secondo i canoni ermeneutici generali.
art. 112 c.p.c.
Evocato nei motivi su ultrapetizione; la Corte esclude la violazione perché la decisione di merito non ha superato i limiti del chiesto.
art. 68, comma 1, d.P.R. n. 546/1992
Invocato nel ricorso incidentale con riferimento all’esecutività/provvisorietà della sentenza tributaria presupposta; il motivo è dichiarato inammissibile per novità.
art. 19, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato nel ricorso incidentale per la disciplina delle sanzioni; la censura è inammissibile per novità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nella parte finale per dare atto dei presupposti processuali del contributo unificato aggiuntivo.
Sez. U, sentenza n. 22232 del 03/11/2016
Richiamata per il principio secondo cui la sentenza è nulla se, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione.
Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Richiamata per delimitare le anomalie motivazionali denunciabili in cassazione: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa o incomprensibile.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per vizio di motivazione ricorre solo quando il testo non consenta di individuare il fondamento della decisione; non basta un’esposizione infelice, ambigua o non perfettamente lineare se la ratio decidendi sia comunque ricostruibile.
- Ai fini del controllo di legittimità, occorre distinguere tra ratio decidendi e obiter dictum: il ricorso che colpisca un passaggio non decisivo o una divagazione della motivazione non coglie il decisum ed è inammissibile.
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. va valutata rispetto alla reale decisione adottata dal giudice di merito; se il giudice ha sostanzialmente respinto la domanda o l’appello nei limiti del petitum, non sussiste ultrapetizione per il solo fatto che la motivazione contenga formule ambigue.
- Nel processo tributario, la deduzione di una questione in cassazione richiede che essa risulti dalla sentenza impugnata o sia stata ritualmente introdotta nei gradi di merito; la questione nuova è inammissibile.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5 c.p.c., il sindacato sulla motivazione è circoscritto alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti, non al mero difetto di sufficienza argomentativa.
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