Ordinanza n. 39/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. della comunicazione di esito negativo (delibera di non accoglibilità) adottata da Invitalia S.p.A. nell’ambito della misura "Nuove Imprese a Tasso Zero", relativa alla domanda ID Progetto NIT20008288, comunicata a mezzo pec in data 17.10.2025; 2. del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/1990, prot. n. 0313546 del 26.9.2025; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi i verbali del Comitato di Valutazione nella parte in cui qualificano erroneamente l’iniziativa imprenditoriale; per l’accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa al beneficio nell’ambito della misura “Nuove Imprese a Tasso Zero”, come prevista dal Decreto Interministeriale 4 dicembre 2020 e disciplinata dalla Circolare MISE 8 aprile 2021 n. 117378; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente, a titolo di danno emergente e lucro cessante, ovvero per perdita di chance, derivanti dall’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa e/o dalla lesione dell’affidamento qualificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito negativo della domanda di ammissione alla misura “Nuove Imprese a Tasso Zero”, con preavviso di rigetto e atti valutativi presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione di esito negativo, qualificata come delibera di non accoglibilità, relativa alla domanda presentata nell’ambito della misura “Nuove Imprese a Tasso Zero”, nonché il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e gli atti presupposti, inclusi i verbali del Comitato di Valutazione. Ha chiesto, previa sospensione cautelare, l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto all’ammissione al beneficio e il risarcimento dei danni, anche per perdita di chance e lesione dell’affidamento qualificato. La contestazione riguarda la qualificazione dell’attività proposta, basata sulla produzione di alga spirulina mediante un ciclo chiuso in ambiente artificiale controllato: secondo la prospettazione della ricorrente, l’iniziativa avrebbe dovuto essere ammessa al beneficio, mentre l’amministrazione ne avrebbe erroneamente qualificato la natura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che non sussistessero, allo stato, elementi sufficienti per una prognosi favorevole. Le specifiche modalità produttive descritte — ciclo chiuso in ambiente artificiale controllato, senza effettiva trasformazione dell’alga spirulina in un prodotto diverso e nuovo — non sembrano interrompere il nesso funzionale con l’ambiente acquatico naturale ritenuto presupposto indefettibile dell’attività agricola, mantenendo la relazione tra imprenditore e ciclo biologico di riferimento. Il giudice ha tuttavia rilevato la novità e la peculiarità tecnica della questione, rinviando il relativo approfondimento alla fase di merito e invitando le parti a fornire ulteriori allegazioni e prove sulla natura industriale o agricola dell’attività. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata quale base del preavviso di rigetto impugnato; l’ordinanza non svolge una specifica valutazione sulla sua legittimità.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
È richiamato quale fondamento della valutazione cautelare, conclusasi con il rigetto della domanda di sospensione.
Decreto Interministeriale 4 dicembre 2020
misura “Nuove Imprese a Tasso Zero”
È indicato quale fonte della misura agevolativa nell’ambito della quale è stata presentata la domanda di finanziamento; l’ordinanza non ne specifica ulteriormente l’interpretazione.
Circolare MISE 8 aprile 2021 n. 117378
misura “Nuove Imprese a Tasso Zero”
È indicata quale atto disciplinante la misura agevolativa; l’ordinanza non ne specifica ulteriormente l’interpretazione.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione di un’attività come agricola, la mera realizzazione di un ciclo produttivo in ambiente artificiale controllato non esclude necessariamente la natura agricola, quando permane un nesso funzionale con l’ambiente acquatico naturale e una relazione tra l’imprenditore e il ciclo biologico di riferimento.
- Quando la qualificazione agricola o industriale di un’attività dipende da modalità produttive tecnicamente peculiari e controverse, la valutazione cautelare può essere negativa se gli elementi disponibili non consentono una prognosi favorevole, ferma la necessità di un più approfondito esame nella fase di merito.
- In sede cautelare, la qualificazione dell’attività produttiva richiede allegazioni e prova adeguate sulle concrete modalità del ciclo produttivo, inclusa l’eventuale trasformazione del prodotto originario in un prodotto differente e nuovo.
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