Ordinanza n. 7456/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia - Brescia che aveva respinto il ricorso contro l’annullamento e la dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria per la realizzazione di un fabbricato destinato a contenere un impianto di climatizzazione a pompa di calore
Esito
La controversia
Il Condominio ha appellato la sentenza del TAR Lombardia - Brescia n. 724/2025, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della SCIA in sanatoria relativa a un fabbricato per un impianto di climatizzazione, realizzato sulle particelle 890 e 891 del foglio 21 del NCTR del Comune di Ghedi. Il testo non espone i singoli motivi d’appello. Nel corso del giudizio le parti hanno avviato un percorso conciliativo, anche con l’intervento della Prefettura, riguardante la regolarizzazione dell’abuso e l’insonorizzazione; il Condominio ha chiesto un ulteriore rinvio per verificare lo spostamento degli impianti e l’esecuzione dei lavori, mentre Comune e controinteressati hanno insistito per il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso il merito dell’appello. Ha rilevato una sopravvenuta situazione di fatto potenzialmente idonea a incidere sull’interesse alla decisione: i lavori di spostamento dell’impianto risultavano avviati, con termine indicato al 15 ottobre 2026, e il Comune aveva comunicato di avere annullato in autotutela, per difetto di notifica, i verbali sanzionatori relativi alla violazione dell’ordinanza sul rumore. Per verificare l’effettiva conclusione dei lavori, la rimozione del fabbricato e l’annullamento delle sanzioni, ha ordinato al Comune di depositare una relazione entro sessanta giorni dal 15 ottobre 2026 e al Condominio di presentare nello stesso termine una memoria, dichiarando se persista l’interesse all’appello. Ha accolto l’istanza preliminare di rinvio, confermato le misure cautelari già disposte, sospeso l’esecutività della sentenza impugnata e rinviato la trattazione del merito a udienza pubblica da fissarsi con separato decreto.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
è, dunque, sopravvenuta una situazione di fatto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, che potrebbe influire sui rispettivi interessi delle parti e sull’utilità conseguente al presente giudizio d’appello, determinando la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) Cod. proc. amm. o la cessazione della materia del contendere;
La sopravvenienza di una situazione di fatto potenzialmente idonea a incidere sull’utilità della decisione può determinare la sopravvenuta carenza di interesse; occorre però verificarne gli effetti concreti prima di definire il giudizio.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio d’appello, sopravviene una situazione di fatto che potrebbe incidere sull’utilità della decisione e sull’interesse delle parti, il giudice può disporre accertamenti istruttori e chiedere alle parti di chiarire se l’interesse alla decisione permanga, prima di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere.
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