Cassazione Penale, Sentenza n. 11516/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato ritenuto responsabile, in concorso con altra persona (Ascione), di fatti riconducibili a un incidente stradale con lesioni e alla simulazione di reato mediante una falsa denuncia di furto dell'autovettura. L'appello contestava in primo luogo l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 367 e 376 c.p. in relazione alla ritrattazione operata dalla presunta denunciatrice (Ascione) e, in secondo luogo, il fatto che il ricorrente fosse stato considerato concorrente nella simulazione denunciata materialmente da Ascione, sostenendo di non aver avuto apporto causale consapevole nella falsità della denuncia e di aver agito, se del caso, per motivi diversi (es. per sollecitare la fidanzata) senza finalità di assicurarsi l'impunità
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nel complesso e, quanto ai motivi esaminati, li ha ritenuti inammissibili o manifestamente infondati. In particolare: la valutazione della rettifica della denuncia (effettuata dopo alcuni giorni) è questione di fatto estranea al sindacato di legittimità; la doglianza sull'applicazione dell'art. 376 c.p. è inammissibile/infondato perché la Corte di merito ha correttamente valutato la ritrattazione e la continuità della condotta; l'attenuante dell'art. 62 n.6 c.p. è stata invocata in modo apodittico e non è stata accolta; la Corte ha inoltre ritenuto configurabile la responsabilità del ricorrente in termini di "autore mediato" (art. 46 c.p.) per avere indotto, mediante condotta ingannevole, la denunciatrice a rendere la falsa denuncia. Conseguenza: decisione impugnata confermata e condanna mantenuta
Norme richiamate
art. 367 cod. pen.
Menzionato nel quadro della normativa applicabile alla simulazione di reato e agli illeciti connessi alla denuncia; la Corte ritiene che la questione di fatto connessa all'applicabilità non sia sindacabile in questa sede di legittimità
art. 376 cod. pen.
Richiamato in relazione al delitto di simulazione di reato; la Corte ha ritenuto correttamente valutata la ritrattazione e la continuità della condotta, esclusa la sussistenza di circostanze che escludessero responsabilità penale
art. 62, n. 6 cod. pen.
Invocata come attenuante ma rigettata perché prospettata in modo apodittico e non adeguatamente dimostrata
art. 46 cod. pen.
Richiamato per la figura dell'"autore mediato": la Corte ha ritenuto che il ricorrente possa essere ritenuto responsabile per avere determinato l'altra persona a compiere la falsa denuncia tramite condotta ingannevole
art. 49 cod. pen.
Citato nella giurisprudenza richiamata in relazione al "reato impossibile" e all'inidoneità dell'azione; la Corte ha valutato la possibilità di esclusione del reato per inidoneità ma non l'ha ritenuta applicabile nel caso concreto
Massime di principio
- La rettifica o ritrattazione di una denuncia è valutata in base alla continuità e alla tempistica: una ritrattazione prossima e spontanea può integrare un ravvedimento, ma se avvenuta con tempi e modalità incongrue può essere considerata strumentale e non escludere la responsabilità per simulazione di reato
- Quando una persona induce un'altra a rendere una falsa denuncia mediante inganno o pressione, può essere ritenuta responsabile anche se non ha materialmente redatto la denuncia: i casi di "autore mediato" sono perseguibili se è dimostrabile l'apporto causale e l'intenzione di far commettere il fatto illecito
- Le questioni di fatto (es. quando e come è avvenuta la rettifica, la percezione soggettiva degli attori, la dinamica degli eventi) limitano il sindacato in sede di legittimità: occorre produrre elementi di fatto chiari già in sede di merito per poter poi ottenere riesame in Cassazione
- L'invocazione di attenuanti (es. art. 62 n.6) richiede specifica e documentata prospettazione: deduzioni apodittiche vengono normalmente rigettate
- In casi simili la difesa dovrebbe documentare con precisione la mancanza di apporto causale (messaggi, testimonianze, tempi delle comunicazioni, comportamenti della denunciatrice) e dimostrare la genuinità della ritrattazione per poter contrastare efficacemente una ricostruzione di autore mediato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11294/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11295/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11296/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11300/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11301/2022 del 29/03/2022
- Sentenza penale · 29 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11303/2022 del 29/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →