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Sentenza

Sentenza del 01/07/2015 n. 6073 - Comm. Trib. Prov. Milano

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Rateizzazione - Poteri del giudice - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha chiesto al giudice tributario di disporre la rateizzazione del pagamento della cartella di pagamento, presumibilmente nell'ambito dell'impugnazione della cartella stessa o dopo la sua conferma. La questione riguarda i limiti dei poteri della Commissione tributaria rispetto alla competenza dell'agente della riscossione.

La decisione

La richiesta di rateizzazione non può essere direttamente accolta dalla Commissione tributaria, poiché il giudice tributario non dispone del potere di stabilire autonomamente un piano di rateizzazione. Tale potere spetta all'agente della riscossione. Il giudice può tuttavia intervenire, su istanza del contribuente, qualora l'agente della riscossione abbia illegittimamente rifiutato la rateizzazione. La cartella resta quindi confermata quanto alla debenza, mentre la rateizzazione deve essere richiesta all'agente competente.

Norme richiamate

  • Normativa sulla riscossione e sulla rateizzazione dei debiti tributari

    La competenza a concedere la rateizzazione del pagamento spetta all'agente della riscossione e non al giudice tributario.

Massime di principio

  • Il giudice tributario può verificare la legittimità della pretesa fiscale e degli atti della riscossione, ma non può sostituirsi all'agente della riscossione nella concessione di una rateizzazione.
  • La rateizzazione deve essere richiesta all'agente della riscossione secondo le procedure applicabili e non direttamente disposta dal giudice nella sentenza.
  • Se l'agente della riscossione rifiuta la rateizzazione senza una motivazione legittima o in violazione della normativa applicabile, il contribuente può chiedere al giudice di accertare l'illegittimità del rifiuto.
  • La conferma o la validità della cartella di pagamento non viene meno per il solo fatto che il contribuente si trovi in difficoltà economica o chieda il pagamento dilazionato.

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