Cassazione Penale, Sentenza n. 34875/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Benevento del 27 settembre 2023, relativa alla contravvenzione di guida senza patente contestata in presenza di recidiva nel biennio. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d’appello non avesse esaminato la richiesta di trattazione orale, asseritamente trasmessa via PEC il 10 marzo 2025, né l’istanza di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute, asseritamente trasmessa il 24 marzo 2025 per l’udienza del 25 marzo 2025. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sull’acquisizione della prova, contestando che i giudici di merito avessero ritenuto definitiva una precedente contestazione amministrativa e sostenendo che l’onere probatorio gravasse sul pubblico ministero; la questione non era stata però devoluta con l’atto di appello. Con il terzo motivo ha lamentato omessa motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e privo di autosufficienza: l’istanza di trattazione orale risultava depositata dopo il deposito delle conclusioni scritte, quando il procedimento era già ritualmente incardinato nella forma scritta, e dagli atti non risultavano né la comunicazione dell’impedimento né il deposito dell’istanza di rinvio. Inoltre, il ricorso non riproduceva adeguatamente il contenuto degli atti né spiegava perché dimostrassero il vizio denunciato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la relativa questione non era stata sottoposta al giudice d’appello. Il terzo è stato giudicato manifestamente infondato: la particolare tenuità non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente prevista dall’art. 116, comma 15, cod. strada, poiché la rilevanza penale della condotta presuppone la recidiva nel biennio e difetta quindi il requisito della non abitualità. La condanna confermata in appello resta ferma; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio
La contravvenzione di guida senza patente prevista da questa disposizione richiede la recidiva nel biennio e, per tale ragione, non soddisfa il requisito della non abitualità richiesto per applicare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
art. 131-bis c.p.
la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento
La causa di non punibilità per particolare tenuità presuppone la non abitualità del comportamento; tale requisito manca quando la contravvenzione di guida senza patente è penalmente rilevante soltanto in caso di recidiva nel biennio.
Massime di principio
- La richiesta di trattazione orale presentata dopo il deposito delle conclusioni scritte non impedisce la prosecuzione del giudizio d’appello nelle forme scritte già ritualmente instaurate.
- Quando si denuncia in cassazione un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali necessari a verificare la violazione dedotta.
- Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti su cui si fonda la censura, riprodurne il contenuto essenziale e spiegare come essi dimostrino il vizio; non può demandare alla Corte una ricerca autonoma nel fascicolo.
- È inammissibile in cassazione una censura relativa a una questione che non sia stata devoluta con l’atto di appello.
- La particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente che assume rilevanza penale soltanto in caso di recidiva nel biennio, perché difetta il requisito della non abitualità.
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