Cassazione Penale, Sentenza n. 19119/2023 del 05/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava la condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso. D'Aponte ha lamentato soprattutto: vizio di motivazione sulla valutazione dell'attendibilità della persona offesa (contraddizioni e discrepanze documentali non valutate), e che la pretesa potesse essere un credito legittimo (con conseguente diversa qualificazione giuridica). Ha inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche. Puca ha impugnato (i) l'utilizzabilità di una annotazione di polizia giudiziaria che riproduceva una conversazione captata tramite il cellulare della persona offesa, (ii) la valutazione della credibilità della persona offesa (contraddizioni e rapporti di amicizia con la vittima), (iii) la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, (iv) la sussistenza dell'aggravante della pluralità di persone e (v) il diniego delle attenuanti generiche ed i profili relativi all'alibi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati in parte. Per D'Aponte i primi due motivi sono stati accolti: la Corte territoriale ha tenuto una motivazione contraddittoria e insufficiente circa l'attendibilità della persona offesa e la natura della pretesa; ne è conseguito l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame sul punto (con assorbimento del terzo motivo). Per Puca il primo motivo (sull'inutilizzabilità dell'annotazione) è stato rigettato: la conversazione era stata percepita con il consenso di una delle parti e pertanto la relativa annotazione è utilizzabile; il secondo motivo è invece accolto per le medesime carenze motivazionali riguardanti l'attendibilità della persona offesa, con annullamento e rinvio per nuovo esame; l'accoglimento di tale motivo ha assorbito le ulteriori questioni dipendenti. In sostanza la decisione di merito è annullata e rinviata per riconduzione del giudizio sulla attendibilità del denunciante e sulla qualificazione giuridica degli atti.
Norme richiamate
codice penale, art. 629
Norma richiamata in relazione al reato di estorsione; la Corte valuta che, se la fonte dell'obbligazione fosse legittima (credito accertato), la condotta potrebbe essere ricondotta in prospettiva diversa (esercizio delle proprie ragioni) e non nella fattispecie estorsiva
codice penale, art. 393
Richiamato in connessione alla qualificazione e al trattamento giuridico del fatto nell'atto di impugnazione (uso contestuale con art. 629), emergendo dalla sentenza la necessità di verificare la natura della pretesa
codice di procedura penale, art. 189
Riferimento in tema di verbalizzazione/annotazioni e modalità di formazione della prova scritta; impugnata l'utilizzabilità dell'annotazione che riproduceva una conversazione
codice di procedura penale, art. 191
Riferimento alle formalità e alla valutazione delle annotazioni di polizia giudiziaria; la Corte ha ritenuto utilizzabile l'annotazione perché la conversazione era percepita da chi ha redatto l'atto con il consenso di una delle parti
codice di procedura penale, art. 62
Norma sul divieto di testimonianza per dichiarazioni rese in sede investigativa: la Corte ha richiamato che il divieto non opera per dichiarazioni rese a soggetti non rivestenti le qualifiche di autorità giudiziaria o P.G.; perciò l'annotazione non è esclusa da tale divieto
dl. n. 152/1991, art. 7
Citato rispetto alla contestata aggravante del metodo mafioso; la difesa ha dedotto carenza di motivazione ma la questione è risultata assorbita dal rinvio deciso per le problematiche di attendibilità
codice penale, art. 628 comma 3 n.1
Richiamato nella censura su aggravanti (pluralità di persone); la Corte ha comunque ritenuto prevalente la necessità di rinnovare il giudizio sull'attendibilità prima di decidere le aggravanti
codice di procedura penale, artt. 125, 192, 546
Richiamati in connessione alla necessità di una motivazione adeguata e al ruolo della documentazione e delle contestazioni in appello: la Corte ha evidenziato che la motivazione di appello non può limitarsi a motivare per relationem senza affrontare le specifiche censure
Massime di principio
- Quando le dichiarazioni della persona offesa sono elemento decisivo, il giudice deve affrontare e risolvere puntualmente le contraddizioni e le discrepanze con la documentazione: il mero richiamo a una distanza temporale non è sufficiente a sanare incongruenze rilevanti
- Se emerge che la pretesa alla base della contestazione potrebbe derivare da un credito legittimo, occorre valutare la possibile riqualificazione della fattispecie (es., esercizio delle proprie ragioni) prima di confermare una condanna per estorsione
- Le annotazioni di polizia giudiziaria che riportano conversazioni possono essere utilizzabili se la conversazione è stata percepita con il consenso di una delle parti presenti: in tal caso non si configura la vietata captazione di conversazioni riservate
- La Corte d'appello non può motivare per relationem senza affrontare specificamente le censure proposte in appello: la mancata trattazione di rilievi puntuali comporta vizio motivazionale e può determinare l'annullamento con rinvio
- Se il giudizio di attendibilità risulta viziato o insufficiente, il rimedio corretto è la rinnovazione/parziale integrazione del giudizio di merito per consentire una valutazione completa degli elementi di prova
- Le aggravanti (metodo mafioso, pluralità di persone) richiedono motivazione specifica e probatoriamente fondata; carenze nella ricostruzione fattuale di base possono assorbire o rendere prematura la decisione su tali circostanze
- Le circostanze attenuanti (es. incensuratezza, giovane età) devono essere valutate concretamente e non prescindere da una corretta verifica dell'alibi e delle eventuali responsabilità del teste che produceva la versione poi smentita
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