Cassazione Civile, Ordinanza n. 35149/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l’anno 2007 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato, ai fini IVA e imposte dirette, la deducibilità/detraibilità di costi relativi ad operazioni ritenute inserite in una frode carosello, rimodulando la pretesa fiscale. Il giudizio di merito si era concluso in primo grado con il rigetto del ricorso del contribuente e, in appello, con accoglimento solo parziale limitatamente a un rilievo sui componenti negativi di reddito. In Cassazione l’Agenzia ricorrente ha censurato la sentenza d’appello limitatamente al recupero IVA, denunciando: 1) violazione degli artt. 19, comma 1, e 54, comma 2, del DPR 633/1972, dell’art. 2729 c.c. e dei principi eurounitari in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, per avere la CTR richiesto la prova della partecipazione del contribuente alla dolosa preordinazione della frode; 2) violazione degli artt. 54, 21 e 19 DPR 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., per aver la CTR valorizzato la sola regolarità documentale, la tracciabilità dei pagamenti e la mancanza di vantaggi economici; 3) omesso esame/motivazione insufficiente su fatti decisivi, con riferimento alle dichiarazioni del legale rappresentante della società, ai rapporti con il soggetto effettivamente controllante della società cartiera e ad annotazioni apposte su una fattura. La società resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminati unitariamente. Ha escluso l’inammissibilità del secondo motivo, osservando che esso deduceva un errore di diritto sui criteri applicabili alle operazioni soggettivamente inesistenti, non una mera rivalutazione del merito; ha inoltre ritenuto ammissibile il terzo motivo perché ancorato all’omesso esame di fatti specificamente individuati. Nel merito, la Cassazione ha ribadito che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare anche solo per presunzioni l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza, anche solo in termini di "sapeva o avrebbe dovuto sapere", del destinatario; non è invece necessaria la prova della sua partecipazione all’accordo fraudolento. Una volta forniti tali indizi, incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile, non essendo sufficienti la regolarità formale delle scritture, la tracciabilità dei pagamenti o la mancanza di beneficio dalla rivendita. La CTR, invece, aveva richiesto un livello probatorio eccessivo all’Ufficio e aveva omesso di considerare fatti decisivi indicati dall’Agenzia, idonei a dimostrare rapporti concreti con la società cartiera. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 19, comma 1, DPR 633/1972
Richiamato come norma sulla detrazione IVA; la Corte ribadisce che la detrazione non spetta se l’operazione è soggettivamente inesistente e il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
art. 54, comma 2, DPR 633/1972
Richiamato tra le norme applicabili all’accertamento IVA; la Corte ne conferma l’uso nel quadro probatorio relativo alla frode.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di prova presuntiva; la Corte afferma che l’Amministrazione può dimostrare la frode anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti.
art. 54 DPR 633/1972
Richiamato insieme agli altri articoli sull’IVA accertata; la Corte lo inserisce nel perimetro del controllo sulla detrazione e sul recupero dell’imposta.
art. 21 DPR 633/1972
Richiamato in relazione alla documentazione fiscale; la Corte evidenzia che la mera regolarità formale delle fatture non basta a provare l’effettività dell’operazione.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell’onere della prova: l’Ufficio deve provare gli indizi della frode, ma poi grava sul contribuente la prova contraria della reale esistenza delle operazioni e della propria buona fede.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Base del motivo relativo all’omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Nelle controversie su operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, dimostrando l’oggettiva fittizietà del fornitore e indizi specifici della consapevolezza del cessionario.
- Per negare la detrazione IVA non è necessario provare che il contribuente abbia partecipato all’accordo fraudolento: è sufficiente che emerga, sulla base di elementi oggettivi, che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in un’evasione fiscale.
- Una volta forniti dall’Ufficio elementi indiziari idonei, grava sul contribuente la prova contraria dell’effettività delle operazioni e della propria diligenza massima; la sola regolarità formale della contabilità o la tracciabilità dei pagamenti non bastano a vincere la contestazione.
- In tema di frodi carosello, la mancanza di un vantaggio economico apparente o di ricarichi significativi non è elemento decisivo in favore del contribuente, perché il beneficio illecito può derivare proprio dall’evasione dell’IVA.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con i fatti decisivi specificamente allegati e provati dall’Ufficio; il loro omesso esame integra vizio censurabile in cassazione quando incide sulla valutazione del riparto probatorio e sull’esito della lite.
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