Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 3888 - Comm. Trib. Prov. Milano

Processo tributario - Ricorso - Mancata prova della notifica - Mancato deposito - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’inammissibilità può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo e non può essere sanata dalla costituzione in giudizio del resistente, poiché riguarda un adempimento essenziale per verificare la tempestività della costituzione del ricorrente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso è stato considerato inammissibile perché non risultava depositata la prova della sua notificazione al resistente, effettuata tramite ufficiale giudiziario oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Inoltre, il ricorrente non aveva depositato entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, presso la segreteria della Commissione tributaria adita, l’originale del ricorso notificato o una sua copia, insieme alla ricevuta di spedizione postale. Tale deposito è necessario per dimostrare la tempestiva costituzione in giudizio, che si perfeziona con la spedizione del ricorso e non con la sua ricezione da parte del resistente.

Norme richiamate

  • Disciplina del processo tributario sulla costituzione in giudizio del ricorrente

    Il ricorso deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria entro 30 giorni dalla proposizione, con l'originale del ricorso notificato o una sua copia e la ricevuta di spedizione.

    Il deposito della prova della notificazione e della ricevuta di spedizione è indispensabile per dimostrare la rituale e tempestiva costituzione del ricorrente. La sua omissione determina l’inammissibilità del ricorso.

  • Principio giurisprudenziale richiamato da Cass. n. 16758/2016

    La sanzione di inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e non è sanabile neppure per effetto della costituzione del convenuto.

    Gli adempimenti relativi alla prova della notificazione e al deposito del ricorso sono essenziali e non possono essere sostituiti o sanati dalla partecipazione del resistente al giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, chi propone il ricorso deve conservare e depositare la prova completa della notificazione, inclusa la ricevuta di spedizione quando utilizza il servizio postale.
  • Il deposito del ricorso e dei documenti comprovanti la notificazione deve avvenire entro il termine previsto, normalmente 30 giorni dalla proposizione del ricorso.
  • La mancata prova della notificazione o il mancato deposito tempestivo comportano l’inammissibilità del ricorso, anche se il resistente si costituisce e prende parte al giudizio.
  • L’inammissibilità per difetti della costituzione può essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualsiasi fase o grado del processo.
  • La ricezione del ricorso da parte del resistente non sostituisce il deposito della ricevuta di spedizione e della copia notificata presso la segreteria dell’organo giudicante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.