Regolamento (UE) 2022/930
Regolamento delegato (UE) 2022/930 della Commissione del 10 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni relative alla vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce l’assetto delle commissioni che l’ESMA può percepire dai DRSP per coprire i costi di autorizzazione e vigilanza trasferiti all’Autorità dal regolamento (UE) 2019/2175. Stabilisce importi fissi per le domande e le autorizzazioni, un sistema di commissione annuale basato sul fatturato applicabile e una commissione minima per APA e ARM. Introduce inoltre regole transitorie per il 2022 e il 2023, al fine di rendere possibile il passaggio al nuovo regime di vigilanza senza duplicazioni o incertezze nel calcolo dei contributi.
Specificazione delle commissioni dovute all’ESMA per la domanda, l’autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di comunicazione dati (DRSP) ai sensi del regolamento MiFIR.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai fornitori di servizi di comunicazione dati (DRSP), ossia ai dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA) e ai meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM) ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014. Disciplina le commissioni dovute all’ESMA per la presentazione delle domande, l’autorizzazione e la vigilanza, nonché i rimborsi alle autorità nazionali competenti in caso di delega di compiti di vigilanza. Prevede regole transitorie specifiche per il 2022 e il 2023 e si applica dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il riferimento temporale rilevante per la piena applicazione della vigilanza ESMA sui DRSP include i soggetti già autorizzati a livello nazionale dal 1o gennaio 2022.
Commissioni ESMA per i fornitori di servizi di comunicazione dati
Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) n. 600/2014, nel quadro del trasferimento all’ESMA dei poteri di autorizzazione e vigilanza sui fornitori di servizi di comunicazione dati introdotto dal regolamento (UE) 2019/2175. La finalità è assicurare un sistema di finanziamento dei costi di vigilanza basato sul recupero integrale dei costi e, al tempo stesso, evitare duplicazioni, squilibri e distorsioni nella fase di passaggio al nuovo assetto di supervisione.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda i DRSP, cioè gli APA e gli ARM ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014. Si applica alle commissioni dovute per la presentazione delle domande, per il rilascio dell’autorizzazione e per la vigilanza annuale esercitata dall’ESMA. Incide anche sui rapporti con le autorità nazionali competenti quando l’ESMA deleghi loro specifici compiti di vigilanza.
Commissioni per domanda e autorizzazione
Per l’accesso al regime autorizzatorio sono previsti importi fissi: 20 000 EUR per la prima domanda e 10 000 EUR per ogni successiva domanda di servizi aggiuntivi; 80 000 EUR per la prima autorizzazione e 40 000 EUR per le successive autorizzazioni di servizi aggiuntivi. Tali importi operano solo se il richiedente non beneficia di una deroga ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/466. Le somme sono dovute al momento della domanda e devono essere versate entro 30 giorni dalla fattura ESMA; il ritiro della domanda non dà diritto a rimborso.
Commissione annuale di vigilanza e criterio di riparto
I DRSP soggetti alla vigilanza dell’ESMA sono tenuti a una commissione annuale di vigilanza. La commissione complessiva corrisponde ai costi stimati nel bilancio ESMA per la vigilanza dei DRSP nell’anno di riferimento; la quota individuale è ripartita tra i DRSP autorizzati in proporzione al rispettivo fatturato applicabile. Per APA e ARM esiste una soglia minima di 30 000 EUR per servizio, destinata a coprire i costi fissi di supervisione. La commissione si applica per anno civile e, per il primo anno di autorizzazione, è ridotta in funzione dei giorni residui; se l’autorizzazione avviene nel mese di dicembre, non è dovuta alcuna commissione di vigilanza per tale primo anno.
Fatturato applicabile e documentazione contabile
Il fatturato applicabile è costruito sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile, che deve distinguere i ricavi derivanti dai servizi principali di ARM e APA e quelli connessi a servizi accessori. Il parametro di riferimento è di regola il bilancio dell’anno n-2, oppure n-3 se il primo non è ancora disponibile. I ricavi accessori sono inclusi solo nella misura in cui possono incidere sulla vigilanza dell’ESMA e non siano già coperti da altre attività di vigilanza. Il DRSP deve trasmettere all’ESMA il bilancio annuale entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di applicazione della commissione; in caso di autorizzazione successiva al 30 settembre, la trasmissione deve avvenire subito dopo l’autorizzazione e comunque entro fine anno.
Pagamento, interessi e rimborsi
Tutte le commissioni sono pagate in euro. I pagamenti tardivi producono interessi di mora secondo l’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le commissioni per domanda, autorizzazione o proroga sono dovute sin dalla presentazione dell’istanza e devono essere saldate entro 30 giorni dalla fattura; la commissione annuale è dovuta all’inizio dell’anno civile e va corrisposta nei primi tre mesi, sulla base di fattura emessa almeno 30 giorni prima della scadenza. Se l’ESMA delega compiti alle autorità nazionali competenti, queste non riscuotono direttamente dal DRSP: l’ESMA rimborsa i costi effettivi, a condizione che siano concordati in anticipo, proporzionati al fatturato del DRSP e non superiori al totale delle commissioni versate dal medesimo soggetto.
Disposizioni transitorie per il 2022 e il 2023
Per il 2022, a causa della difficoltà di disporre subito dei dati di costo, il regolamento introduce una commissione fissa fondata su indicatori oggettivi del peso operativo del singolo DRSP nei primi sei mesi del 2021. Sono previsti importi differenziati per APA e ARM sopra o sotto la soglia del 10% del totale delle operazioni pubblicate o delle segnalazioni di operazioni. Per il 2023, la commissione resta calcolata secondo il criterio ordinario, ma il fatturato applicabile è inizialmente ricostruito sui ricavi dei primi sei mesi del 2022, con successivo conguaglio sulla base del bilancio annuale sottoposto a revisione non appena disponibile. L’ESMA emette prima una fattura provvisoria e poi una seconda fattura definitiva di rettifica.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si tratta di un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione di DRSP
Ai fini del regolamento, il DRSP è il dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) o il meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM) di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punti 34 e 36, del regolamento (UE) n. 600/2014.
Commissioni per domanda e autorizzazione
Per ogni domanda di autorizzazione a fornire servizi di comunicazione dati sono dovute: 20 000 EUR per la prima domanda e 10 000 EUR per ogni successiva domanda di autorizzazione di servizi aggiuntivi, se non opera una deroga ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/466; 80 000 EUR per la prima autorizzazione e 40 000 EUR per ogni successiva autorizzazione di servizi aggiuntivi, sempre in assenza di deroga.
Commissione annuale di vigilanza
I DRSP soggetti alla vigilanza dell’ESMA devono pagare una commissione annuale di vigilanza. La commissione complessiva è pari alla stima dei costi di vigilanza inserita nel bilancio ESMA per l’anno considerato; la quota di ciascun DRSP è ripartita in proporzione al suo fatturato applicabile rispetto al totale del settore.
Commissione minima e primo anno
Per APA e ARM autorizzati dall’ESMA è previsto un importo minimo annuale di 30 000 EUR. Se un soggetto è soggetto alla commissione minima per più di un servizio di comunicazione dati, paga la commissione minima per ciascun servizio. Per il primo anno, la commissione è ridotta in funzione dei giorni residui fino a fine anno; se l’autorizzazione è rilasciata nel mese di dicembre, non è dovuta alcuna commissione di vigilanza per il primo anno.
Esenzione temporanea in caso di deroga alla vigilanza ESMA
Se la rivalutazione ex articolo 1, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/466 comporta una deroga alla vigilanza ESMA, la commissione annuale per l’anno interessato è calcolata solo per i cinque mesi in cui l’ESMA resta autorità di vigilanza.
Fatturato applicabile
Il fatturato applicabile si basa su un bilancio sottoposto a revisione contabile che distingua ricavi da servizi ARM, ricavi da servizi APA e ricavi da servizi accessori connessi. Il calcolo si fonda, in linea generale, sul bilancio dell’anno n-2 o, se non disponibile, n-3, includendo anche i ricavi accessori nella misura in cui incidono sulla vigilanza ESMA. Se l’operatore non ha lavorato per l’intero anno rilevante, il fatturato è stimato pro rata. Il bilancio va trasmesso annualmente all’ESMA entro il 30 settembre dell’anno n-1; se l’autorizzazione interviene dopo tale data, i dati vanno trasmessi immediatamente e comunque entro fine anno.
Modalità di pagamento e interessi
Tutte le commissioni sono pagate in euro. I ritardi di pagamento comportano interessi di mora ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Pagamento delle commissioni di domanda e autorizzazione
Le commissioni per domanda, autorizzazione o proroga dell’autorizzazione sono dovute al momento della presentazione della domanda e vanno pagate integralmente entro 30 giorni dalla fattura ESMA. Se il DRSP ritira la domanda prima della decisione motivata dell’ESMA, le commissioni non sono rimborsate.
Pagamento della commissione annuale di vigilanza
La commissione annuale è dovuta all’inizio di ogni anno civile e va pagata integralmente nei primi tre mesi dell’anno. L’ESMA emette fattura con l’importo totale almeno 30 giorni prima della scadenza. Se il DRSP ritira la domanda di autorizzazione, la commissione annuale già dovuta non è rimborsata.
Rimborso alle autorità nazionali competenti
Se l’ESMA delega compiti di vigilanza alle autorità nazionali competenti, queste non recuperano i costi direttamente dal DRSP. L’ESMA rimborsa i costi effettivi sostenuti, purché previamente concordati, proporzionati al fatturato del DRSP interessato e non superiori all’importo totale delle commissioni di vigilanza versate da quel DRSP. La delega è indipendente, revocabile in qualsiasi momento e non incide sull’importo delle commissioni dovute dal DRSP.
Regime transitorio 2022
Per il 2022 la commissione annuale di vigilanza è sostituita da importi fissi basati sul peso operativo nei primi sei mesi del 2021: 350 000 EUR per gli APA con oltre il 10% delle operazioni pubblicate totali, 50 000 EUR per gli APA sotto il 10%, 650 000 EUR per gli ARM con oltre il 10% delle segnalazioni totali e 50 000 EUR per gli ARM sotto il 10%. L’ESMA fattura tali importi non appena materialmente possibile dopo l’entrata in applicazione del regolamento e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza.
Regime transitorio 2023
Per i DRSP soggetti alla vigilanza ESMA al 1o gennaio 2023, la commissione 2023 è calcolata secondo l’articolo 3, ma il fatturato applicabile è determinato in via provvisoria sulla base dei ricavi dei primi sei mesi del 2022. Entro il 30 settembre 2022 i DRSP comunicano i ricavi semestrali all’ESMA; appena disponibile, il bilancio 2022 sottoposto a revisione va trasmesso all’ESMA. L’ESMA emette una prima fattura provvisoria e poi una seconda fattura di conguaglio quando sono disponibili i dati di tutti i DRSP.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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