Regolamento (UE) 2022/410
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/410 della Commissione del 10 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in un medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga mirata al sistema ordinario di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità previsto dal regolamento (UE) n. 1321/2014, consentendo a più vettori aerei dello stesso gruppo di affidare a una sola CAMO del gruppo la gestione dell’aeronavigabilità degli aeromobili utilizzati. La deroga è subordinata a condizioni puntuali, tra cui l’esistenza di un contratto conforme, l’ubicazione della sede principale nel territorio di applicazione dei trattati e l’armonizzazione dei sistemi di gestione delle imprese coinvolte. Vengono inoltre precisati gli obblighi contrattuali, le regole di sorveglianza e le conseguenze della cessazione o revoca del COA, nonché aggiornato il modello di certificato CAMO.
Modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per consentire, in determinate condizioni, la gestione condivisa del mantenimento dell’aeronavigabilità da parte di CAMO appartenenti al medesimo gruppo di vettori aerei.
Ambito di applicazione
Si applica ai vettori aerei titolari di licenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle loro organizzazioni per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (CAMO), quando tali vettori fanno parte del medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei. Incide anche sulle autorità competenti degli Stati membri e, in taluni casi, dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, per quanto riguarda approvazione, sorveglianza, certificazione e scambio di informazioni. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; è inoltre rilevante ai fini del SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/410 della Commissione: gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in un medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per adattare la disciplina del mantenimento dell’aeronavigabilità alle esigenze operative dei gruppi di vettori aerei. La finalità è consentire una gestione comune, tramite una CAMO del gruppo, evitando duplicazioni organizzative e favorendo l’interoperabilità degli aeromobili, nel rispetto di condizioni di sicurezza e di sorveglianza rafforzate.
Contesto e finalità della modifica
Il testo parte dal presupposto che, nel regime vigente, il vettore aereo titolare di licenza è responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili che opera e deve essere approvato come CAMO nell’ambito del proprio COA, ai sensi della parte M e della parte CAMO del regolamento (UE) n. 1321/2014. Secondo i considerando, tale assetto crea ostacoli quando più vettori appartengono al medesimo gruppo: duplica compiti, impedisce di valorizzare procedure e obiettivi comuni e ostacola l’interoperabilità a breve termine tra diversi titolari di COA. È richiamata anche una possibile asimmetria concorrenziale rispetto a operatori di paesi terzi non soggetti a vincoli analoghi.
Modifica normativa introdotta all’articolo 2 del regolamento 1321/2014
Viene inserita una definizione autonoma di "armonizzazione dei sistemi di gestione", quale processo coordinato in cui i sistemi di gestione di due o più imprese interagiscono e condividono informazioni e metodi per conseguire obiettivi comuni o coerenti di monitoraggio della sicurezza e della conformità. La nozione assume rilievo centrale perché diventa una condizione espressa per l’accesso alla deroga di gruppo.
Deroga per i vettori del medesimo gruppo e condizioni di ammissibilità
Nel punto M.A.201 della parte M si introduce una deroga al principio secondo cui il titolare del COA deve gestire l’aeronavigabilità degli aeromobili che opera. Almeno due operatori appartenenti allo stesso raggruppamento di imprese di vettori aerei possono affidare alla stessa CAMO la responsabilità della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di tutti gli aeromobili da essi utilizzati, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
- la CAMO è approvata ai sensi della parte CAMO;
- la CAMO appartiene al medesimo raggruppamento di imprese dei vettori interessati;
- è concluso un contratto conforme all’appendice I tra la CAMO e il titolare del COA non approvato come CAMO;
- la sede principale di attività della CAMO si trova nel territorio soggetto ai trattati;
- i sistemi di gestione delle imprese contraenti sono armonizzati tra loro.
Se la cessazione o revoca di un COA determina la perdita di conformità alla deroga, il vettore interessato deve predisporre e attuare un piano d’azione ritenuto soddisfacente dall’autorità competente per tornare, non appena possibile, al regime ordinario del punto M.A.201, lettera e), punto 2.
Contratto di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità: contenuti e responsabilità
L’appendice I della parte M è modificata in modo sostanziale. Il contratto deve contenere una clausola standard che affida alla CAMO o alla CAO la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, comprensiva dell’elaborazione dell’AMP e dell’organizzazione della manutenzione dell’aeromobile. Il testo contrattuale chiarisce che entrambe le parti assumono i rispettivi obblighi, che il proprietario/operatore deve garantire la correttezza e la continuità delle informazioni fornite e che l’aeromobile non può essere riparato o modificato senza il previo accordo della CAMO o della CAO.
In caso di mancato rispetto del contratto, le parti devono valutare l’impatto sulla proroga del rapporto e informare l’autorità competente o le autorità competenti. La valutazione deve considerare la rilevanza per la sicurezza e l’eventuale ripetitività della violazione. Se una delle parti ritiene di non poter adempiere alle proprie responsabilità per limiti propri o carenze dell’altra parte, il contratto viene annullato e l’autorità competente è informata immediatamente. In tale evenienza, il proprietario/operatore assume integralmente la responsabilità di ogni intervento relativo al mantenimento dell’aeronavigabilità e, in generale, informa l’autorità competente dello Stato membro di registrazione entro due settimane; quando però il contratto è concluso nel quadro della deroga di gruppo, l’informazione all’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve essere immediata.
Obblighi operativi della CAMO e dell’operatore
La nuova disciplina dettaglia gli obblighi della CAMO e del proprietario/operatore. Tra gli obblighi della CAMO figurano, in sintesi:
- la corretta impostazione e l’ordine della manutenzione necessaria in continuità con il programma di manutenzione precedente;
- il coordinamento della manutenzione programmata, comprese ispezioni dei componenti, sostituzione delle parti a vita limitata e attuazione delle AD applicabili;
- la verifica della conformità ai requisiti operativi che incidono sul mantenimento dell’aeronavigabilità, alle prescrizioni dell’Agenzia e alle misure immediate richieste dall’autorità competente per problemi di sicurezza;
- l’informazione al proprietario/operatore quando l’aeromobile debba essere inviato a un’impresa di manutenzione approvata;
- la gestione e archiviazione dei registri di aeronavigabilità;
- il coordinamento con l’operatore/proprietario per eventuali richieste di deroga al programma di manutenzione;
- il supporto all’operatore/pilota-proprietario nei voli di collaudo post-manutenzione.
Gli obblighi dell’operatore includono, tra l’altro:
- il rispetto del programma di manutenzione approvato;
- il coordinamento con la CAMO o CAO per eventuali richieste di estensione una tantum di un intervallo del programma di manutenzione;
- l’immediata informazione alla CAMO di non conformità ai requisiti operativi che possano compromettere l’aeronavigabilità;
- l’informazione alla CAMO dei requisiti operativi, come approvazioni specifiche, necessari per mantenere la configurazione richiesta dell’aeromobile.
Requisiti aggiuntivi per i contratti di gruppo
Per i contratti stipulati ai sensi del nuovo punto M.A.201, lettera e bis), il regolamento introduce un blocco ulteriore di condizioni. Il contratto può essere concluso solo se il vettore è titolare di licenza ex regolamento (CE) n. 1008/2008 e la CAMO appartiene allo stesso raggruppamento di imprese; il testo contrattuale deve descrivere chiaramente come siano soddisfatte tali condizioni, incluso il modo in cui i sistemi di gestione siano armonizzati.
Prima della firma, l’operatore deve valutare la CAMO per accertarne l’idoneità a eseguire il contratto. La CAMO deve:
- conoscere la procedura dell’operatore per il monitoraggio del contratto;
- ottenere l’accordo dell’operatore prima di subappaltare attività di mantenimento dell’aeronavigabilità;
- informare immediatamente l’autorità competente dello Stato membro di registrazione se l’aeromobile non viene presentato all’impresa di manutenzione approvata richiesta, se il contratto non è rispettato o se è denunciato da una delle parti;
- formare il personale dell’operatore sui profili essenziali della CAMO, inclusi politiche, responsabilità, canali di comunicazione e procedure specifiche come software dedicati, monitoraggio dell’affidabilità, quaderno tecnico di bordo e interoperabilità.
Simmetricamente, l’operatore deve:
- predisporre procedure di interfaccia con la CAMO per il rilascio e il rinnovo del certificato di revisione dell’aeronavigabilità;
- informare subito la CAMO delle manutenzioni impreviste effettuate in luoghi dove non vi sia un’impresa approvata parte 145 incaricata;
- comunicare immediatamente all’autorità competente dello Stato membro di registrazione la denuncia del contratto;
- fornire formazione al personale della CAMO sulla propria organizzazione, sulle linee di comunicazione e sulle procedure operative e di interoperabilità.
Modifiche alla parte CAMO: autorità competente, approvazione e revoca
La parte CAMO viene modificata per allineare il sistema di autorizzazione alla nuova deroga. Il punto CAMO.A.105 ridefinisce l’autorità competente, distinguendo tra autorità dello Stato membro della sede principale, autorità dell’operatore, autorità riassegnata ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 e, se del caso, l’Agenzia.
Il punto CAMO.A.125 precisa che, per i vettori aerei titolari di licenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008, l’approvazione CAMO è parte del COA, salvo il caso in cui la CAMO sia incaricata da operatori appartenenti allo stesso gruppo in base alla nuova deroga. Il punto CAMO.A.135 prevede che, in tale ipotesi, la cessazione, sospensione o revoca del COA non comporti automaticamente la caducazione del certificato CAMO, ma renda nullo il contratto di gestione; viene inoltre introdotto l’obbligo di immediata restituzione del certificato in caso di cessazione o revoca.
Sistema di gestione, indipendenza funzionale e cooperazione tra autorità
Il punto CAMO.A.200 richiede, nei casi di contratto di gruppo, che il sistema di gestione della CAMO sia armonizzato con quelli degli operatori del raggruppamento. Il punto CAMO.A.305 introduce un limite specifico: le persone nominate per determinate funzioni non possono essere dipendenti di un’impresa di manutenzione approvata parte 145 con cui la CAMO abbia contratto, salvo accordo specifico dell’autorità competente.
Il nuovo punto CAMO.B.300 rafforza la cooperazione istituzionale: l’autorità che sorveglia la CAMO e le autorità che sorvegliano gli operatori interessati devono scambiarsi le informazioni pertinenti per l’esercizio dei rispettivi compiti. Lo scambio comprende i risultati delle attività di supervisione e può arrivare fino allo svolgimento, da parte delle autorità competenti degli operatori, di compiti di sorveglianza della CAMO.
Nuovo certificato CAMO e condizioni di validità
L’appendice I della parte CAMO viene sostituita con un nuovo modello di certificato dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità. Il certificato è limitato all’estensione delle attività indicata nel CAME approvato, è subordinato al rispetto delle procedure ivi previste e resta valido solo se l’impresa è conforme alle parti M, ML e CAMO del regolamento (UE) n. 1321/2014. In linea generale ha durata illimitata, salvo restituzione, sostituzione, sospensione o revoca.
Quando il modulo è utilizzato anche per i titolari di COA, il riferimento deve includere il numero del COA o, nel caso della deroga di gruppo, i numeri dei COA interessati. In questa ipotesi, il certificato CAMO non costituisce autorizzazione all’impiego dei tipi di aeromobile, che resta nel COA. È inoltre previsto che la cessazione, sospensione o revoca del COA renda automaticamente nullo il certificato per le registrazioni aeromobile interessate, salvo l’applicazione della deroga di gruppo o diversa indicazione dell’autorità competente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è qualificato come rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Nuova definizione di armonizzazione dei sistemi di gestione
All’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1321/2014 è inserita la definizione di "armonizzazione dei sistemi di gestione", intesa come processo coordinato mediante il quale i sistemi di gestione di due o più imprese interagiscono e condividono informazioni e metodi per conseguire obiettivi comuni o coerenti di monitoraggio della sicurezza e della conformità.
Deroga per le CAMO del medesimo gruppo di vettori aerei
Nel punto M.A.201 della parte M è introdotta una deroga che consente ad almeno due operatori appartenenti allo stesso raggruppamento di imprese di vettori aerei di affidare alla stessa CAMO la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di tutti gli aeromobili da essi utilizzati. La deroga è condizionata a: approvazione della CAMO ai sensi della parte CAMO; appartenenza della CAMO allo stesso gruppo; contratto conforme all’appendice I; sede principale della CAMO nel territorio dei trattati; armonizzazione dei sistemi di gestione delle imprese contraenti.
Piano d’azione in caso di cessazione o revoca del COA
Se la cessazione o la revoca di un certificato di operatore aereo determina la perdita di conformità rispetto alla deroga del punto M.A.201, lettera e bis), il vettore aereo interessato deve definire e attuare un piano d’azione ritenuto soddisfacente dall’autorità competente per tornare, non appena possibile, alla conformità al regime ordinario del punto M.A.201, lettera e), punto 2.
Contenuto minimo del contratto CAMO-operatore
L’appendice I della parte M viene riscritta nel punto 4 e chiarisce che il contratto deve attribuire alla CAMO o alla CAO la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, inclusa l’elaborazione dell’AMP e l’organizzazione della manutenzione. Le parti assumono i rispettivi obblighi, il proprietario/operatore garantisce l’esattezza delle informazioni fornite e il divieto di riparazioni o modifiche senza previo accordo, mentre in caso di inadempimento si valuta l’impatto sulla prosecuzione del contratto e si informa l’autorità competente; se il contratto viene annullato, il proprietario/operatore riassume la piena responsabilità e comunica il mancato rispetto entro due settimane, salvo informazione immediata quando il contratto rientra nella deroga del punto M.A.201, lettera e bis).
Obblighi specifici della CAMO e dell’operatore
Sono aggiornati gli obblighi reciproci nella parte contrattuale: la CAMO deve, tra l’altro, coordinare manutenzione programmata e AD, informare quando l’aeromobile va inviato a un’impresa di manutenzione approvata, gestire e archiviare i registri, coordinarsi sulle richieste di deviazione dal programma e supportare i voli di collaudo post-manutenzione. L’operatore deve garantire conformità al programma di manutenzione, coordinarsi per eventuali estensioni una tantum degli intervalli, informare la CAMO su non conformità operative e su requisiti operativi necessari per la configurazione richiesta.
Requisiti aggiuntivi per i contratti all’interno del gruppo
Per i contratti conclusi ai sensi della deroga del punto M.A.201, lettera e bis), il contratto deve rispettare ulteriori requisiti: ammissibilità riservata ai vettori licenziati ex regolamento (CE) n. 1008/2008 e a CAMO appartenenti allo stesso gruppo, con descrizione chiara delle condizioni e dell’armonizzazione dei sistemi di gestione; valutazione preventiva della CAMO da parte dell’operatore; obbligo della CAMO di conoscere le procedure di monitoraggio del contratto, ottenere l’accordo dell’operatore per il subappalto, informare immediatamente l’autorità competente in caso di mancata presentazione dell’aeromobile o di risoluzione del contratto e formare il personale dell’operatore; obblighi speculari dell’operatore verso la CAMO, inclusa la predisposizione di procedure di interfaccia, l’informazione su manutenzioni impreviste e la formazione del personale CAMO.
Competenza dell’autorità e certificazione CAMO
La parte CAMO ridefinisce l’autorità competente nel punto CAMO.A.105, distinguendo il caso in cui la sede principale sia nel territorio di competenza di uno Stato membro, il caso di competenza dell’autorità dell’operatore, le ipotesi di riassegnazione della competenza ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 e il caso di sede principale fuori dal territorio di competenza di uno Stato membro, in cui è competente l’Agenzia. Il punto CAMO.A.125 chiarisce che, per i vettori aerei licenziati ex regolamento (CE) n. 1008/2008, l’approvazione fa parte del COA salvo l’ipotesi della deroga di gruppo.
Effetti della cessazione, sospensione o revoca del COA
Il punto CAMO.A.135 stabilisce che, quando la CAMO è incaricata da operatori appartenenti allo stesso gruppo ai sensi della deroga, la cessazione, sospensione o revoca del COA non annulla automaticamente il certificato CAMO, ma rende nullo il contratto concluso secondo l’appendice I. È inoltre previsto che, in caso di cessazione o revoca, il certificato dell’impresa sia immediatamente restituito all’autorità competente.
Sistema di gestione, indipendenza del personale e cooperazione tra autorità
Il punto CAMO.A.200 impone che, nei contratti di gruppo, il sistema di gestione della CAMO sia armonizzato con quelli degli operatori del raggruppamento. Il punto CAMO.A.305 introduce un limite alla nomina di determinate persone coinvolte nella gestione dell’aeronavigabilità quando esse siano dipendenti di un’impresa di manutenzione parte 145 con cui la CAMO ha contratto, salvo specifico accordo dell’autorità competente. Il punto CAMO.B.300 prevede cooperazione tra l’autorità che sorveglia la CAMO e le autorità degli operatori, con scambio di informazioni sui risultati della supervisione e possibile svolgimento di compiti di sorveglianza CAMO da parte delle autorità degli operatori.
Nuovo modello di certificato CAMO
L’appendice I della parte CAMO è sostituita con un nuovo modello di certificato dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità. Il certificato, in linea generale, ha durata illimitata salvo restituzione, sostituzione, sospensione o revoca, ed è vincolato alle condizioni del CAME approvato e alla conformità con le parti M, ML e CAMO. Quando il modulo è usato anche per titolari di COA, il numero del COA va inserito nel riferimento e il certificato non costituisce autorizzazione all’impiego dei tipi di aeromobile, che resta nel COA; inoltre, la cessazione/sospensione/revoca del COA rende automaticamente nullo il certificato per le registrazioni aeromobili pertinenti, salvo il caso della deroga del punto M.A.201, lettera e bis), o diversa indicazione dell’autorità competente.
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