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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/436

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/436 della Commissione del 10 marzo 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Poivre de Penja» (IGP)]

Normativa europea32022R0436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione ufficiale nel registro UE delle DOP e IGP del nome "Poivre de Penja" come IGP. La Commissione procede alla registrazione in assenza di dichiarazioni di opposizione alla domanda pubblicata, presentata dal Camerun ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto è di immediata rilevanza per la tutela del nome nel mercato interno e per l’uso conforme della denominazione da parte degli operatori interessati.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Poivre de Penja" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Poivre de Penja" per un prodotto agricolo/alimentare classificato nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa agli "altri prodotti" dell’allegato I del TFUE (spezie ecc.). Produce effetti nell’ordinamento dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il regolamento ha efficacia dalla ventesima giornata successiva alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

"Poivre de Penja" (IGP): iscrizione nel registro UE

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/436 della Commissione registra il nome "Poivre de Penja" come indicazione geografica protetta nel sistema europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e dà seguito alla domanda presentata dal Camerun.

Quadro procedurale

La Commissione richiama l’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, in base al quale la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Considerato che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione del nome.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che "Poivre de Penja" è registrato come IGP. La denominazione è associata alla classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia ai prodotti qualificabili come "altri prodotti" dell’allegato I del TFUE, con riferimento alle spezie e categorie affini. La registrazione comporta la protezione della denominazione nel quadro del regime UE di qualità.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione della denominazione "Poivre de Penja"

L’articolo 1 iscrive nel registro il nome "Poivre de Penja" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia un prodotto rientrante nella categoria degli "altri prodotti" dell’allegato I del TFUE (spezie ecc.).

Presupposto procedurale della registrazione

La registrazione consegue alla pubblicazione della domanda di registrazione presentata dal Camerun ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e all’assenza di una dichiarazione di opposizione notificata alla Commissione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine e indicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agroalimentari

Testo integrale

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