Regolamento (UE) 2022/1011
Regolamento delegato (UE) 2022/1011 della Commissione del 10 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di determinazione delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti, laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con il cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la metodologia prudenziale con cui gli enti devono misurare le esposizioni indirette verso un cliente generate da derivati e credit default swap il cui sottostante è stato emesso dal cliente medesimo. La disciplina distingue tra opzioni, contratti derivati su crediti, altri derivati e derivati multi-sottostante, prevedendo regole di calcolo dedicate e criteri di azzeramento dei valori negativi in specifici casi. L’obiettivo è assicurare una misurazione coerente e prudente del rischio di default nell’ambito del regime delle grandi esposizioni.
Regole tecniche per determinare le esposizioni indirette verso un cliente derivanti da derivati e credit default swap, ai fini della disciplina delle grandi esposizioni bancaria.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013 quando calcolano, ai fini delle grandi esposizioni, le esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati elencati nell’allegato II di tale regolamento e da contratti derivati su crediti, nei casi in cui il derivato non sia stipulato direttamente con il cliente ma il sottostante sia stato emesso da quest’ultimo. Si applica a opzioni su strumenti di debito o di capitale, derivati su crediti, altri derivati aventi come sottostante strumenti di debito o di capitale e derivati multi-sottostante; contiene regole specifiche per posizioni nel portafoglio di negoziazione e fuori portafoglio, nonché per casi di indice, OIC e cliente ignoto. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento delegato (UE) 2022/1011: determinazione delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da derivati e derivati su crediti
Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 575/2013 e definisce le norme tecniche di regolamentazione per misurare, ai fini delle grandi esposizioni, le esposizioni indirette verso un cliente generate da derivati aventi come sottostante strumenti emessi da quel cliente. La Commissione precisa che la logica di calcolo deve riflettere il rischio di default del sottostante e non il solo metodo di misurazione del rischio patrimoniale, consentendo in taluni casi l’azzeramento dei valori negativi per evitare compensazioni non ammesse.
Finalità e principi generali
Il considerando sottolinea che, nel regime delle grandi esposizioni, l’esposizione netta verso il cliente rileva solo se positiva. Di conseguenza, anche le esposizioni indirette derivanti da derivati e credit default swap devono essere trattate in modo da evitare che valori negativi compensino valori positivi, soprattutto quando gli strumenti sono esterni al portafoglio di negoziazione o quando l’esposizione è attribuita al cliente ignoto.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 si riferisce ai contratti derivati elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e ai contratti derivati su crediti, purché non siano stati conclusi direttamente con il cliente ma il sottostante sia stato emesso da quest’ultimo. La disciplina opera sia per il portafoglio di negoziazione sia per le posizioni fuori portafoglio, con regole specifiche per indici, OIC e derivati con più nomi di riferimento.
Classificazione delle esposizioni
L’articolo 2 suddivide le esposizioni indirette in tre grandi gruppi:
- opzioni su strumenti di debito e di capitale;
- contratti derivati su crediti;
- altri derivati dell’allegato II aventi come sottostante strumenti di debito o di capitale e non rientranti nelle prime due categorie. Questa classificazione è funzionale all’applicazione di metodologie di calcolo differenziate.
Regole di calcolo per le opzioni
Per le opzioni, l’articolo 3 distingue tra call e put. Le call sono trattate assumendo come esposizione il valore di mercato dell’opzione; per le put l’esposizione è la differenza tra valore di mercato e prezzo strike. Se il prezzo strike non è ancora disponibile ma sarà determinato successivamente, si usa il prezzo strike atteso modellizzato utilizzato per il fair value. In mancanza di valori di mercato o fair value, si fa ricorso al valore più recente disponibile o, in ultima istanza, al valore di misurazione previsto dalla disciplina contabile applicabile.
Regole di calcolo per i derivati su crediti
L’articolo 4 stabilisce un criterio analogo basato sul valore di mercato corrente del contratto, rettificato tenendo conto dell’importo dovuto alla controparte in caso di default dell’emittente del sottostante e dell’importo dovuto dall’ente alla controparte in tale scenario. Anche qui, in assenza di mercato si passa al fair value, poi al valore più recente e infine al valore contabile applicabile.
Altri derivati e scomposizione delle operazioni
Per gli altri derivati, inclusi swap, future e forward, l’articolo 5 impone la scomposizione delle operazioni in componenti elementari. Solo le componenti che incorporano un rischio di default dell’emittente del sottostante rilevano ai fini dell’esposizione indiretta. Qualora l’ente non sia in grado di applicare questo approccio, è consentito ricorrere a un criterio prudenziale alternativo, pari alla perdita massima potenziale derivante dal default dell’emittente del sottostante.
Derivati multi-sottostante, indici e OIC
L’articolo 6 disciplina i derivati con più nomi di riferimento e quelli su indici di debito o azionari, credit default swap index e organismi di investimento collettivo. In tali casi l’esposizione è calcolata considerando la variazione del prezzo del derivato al default di ciascun sottostante e va imputata al cliente identificato, al cliente distinto o al cliente ignoto secondo il regolamento delegato (UE) n. 1187/2014. Se il look-through completo è impossibile o eccessivamente oneroso, l’ente applica il metodo sui sottostanti gestibili e, per gli altri, valuta l’impatto del default di tutti i nomi di riferimento. Le esposizioni negative imputate al cliente ignoto vengono comunque azzerate prima del conteggio.
Trattamento nel portafoglio di negoziazione e fuori portafoglio
L’articolo 1 prevede che, quando i derivati rientrano nel portafoglio di negoziazione, i valori delle esposizioni indirette siano inclusi nelle esposizioni verso il cliente appartenenti a tale portafoglio e, dopo l’aggregazione, le esposizioni nette negative siano azzerate. Fuori dal portafoglio di negoziazione, invece, i valori negativi delle esposizioni indirette sono azzerati prima della loro inclusione nel calcolo complessivo.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La base giuridica è l’articolo 390, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Disposizioni principali
Metodologia generale di calcolo
L’articolo 1 impone agli enti di calcolare il valore dell’esposizione indiretta verso un cliente derivante dai derivati dell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e dai derivati su crediti, quando il contratto non è stato concluso direttamente con il cliente ma il sottostante è stato emesso da quest’ultimo, secondo gli articoli 2-5. Per gli strumenti con sottostanti che rientrano in indici di debito o azionari, in credit default swap index, in organismi di investimento collettivo, o per i derivati con più nomi di riferimento, si applica la metodologia dell’articolo 6. Le esposizioni nette negative del portafoglio di negoziazione sono azzerate dopo l’aggregazione; fuori dal portafoglio di negoziazione i valori negativi delle esposizioni indirette sono azzerati prima del conteggio.
Classificazione delle esposizioni indirette
L’articolo 2 distingue tre categorie: opzioni su strumenti di debito e di capitale; contratti derivati su crediti; altri contratti derivati dell’allegato II aventi come sottostante strumenti di debito o di capitale e non rientranti nelle prime due categorie.
Opzioni su strumenti di debito e di capitale
L’articolo 3 prevede che, in via generale, il valore dell’esposizione indiretta sia dato dal valore di mercato corrente dell’opzione sommato all’importo dovuto alla controparte a seguito del default dell’emittente del sottostante, al netto di quanto la controparte dovrebbe corrispondere all’ente. Per le call, l’esposizione coincide con il valore di mercato dell’opzione; per le put è pari alla differenza tra valore di mercato e strike. Se lo strike non è disponibile alla data dell’operazione, si usa lo strike atteso modellizzato impiegato per il fair value. In mancanza di valore di mercato o fair value, si utilizza il valore più recente disponibile o, in ultima istanza, il valore contabile/di misurazione previsto dalle regole contabili applicabili.
Contratti derivati su crediti
L’articolo 4 stabilisce che l’esposizione indiretta è pari al valore di mercato corrente del contratto derivato su crediti, aumentato dell’importo dovuto alla controparte in caso di default dell’emittente del sottostante e ridotto dell’importo dovuto all’ente dalla controparte in tale evenienza. In assenza di valore di mercato, si usa il fair value; se anche questo manca, il valore più recente; in ultima istanza il valore contabile secondo la disciplina applicabile.
Altri derivati con sottostante su debito o capitale
L’articolo 5 richiede di scomporre le operazioni con componenti multiple in singole componenti. Solo le componenti che comportano un rischio di default dell’emittente del sottostante rilevano per il calcolo dell’esposizione indiretta. Se l’ente non è in grado di applicare tale metodo, può assumere come esposizione indiretta la perdita massima che subirebbe per il default dell’emittente del sottostante.
Derivati multi-sottostante, indici e look-through
L’articolo 6 prevede che, per derivati su indici di debito o azionari, credit default swap index, OIC o derivati con più nomi di riferimento, l’ente consideri tutti i sottostanti e calcoli l’esposizione come variazione del prezzo del derivato in caso di default di ciascun nome di riferimento, assegnandola a un cliente identificato, distinto o ignoto secondo il regolamento delegato (UE) n. 1187/2014. Se il look-through su tutti i sottostanti non è possibile o è indebitamente oneroso, l’ente considera i sottostanti gestibili e, per gli altri, calcola l’effetto del default di tutti i nomi di riferimento. Le esposizioni attribuite al cliente ignoto con valore negativo sono azzerate prima del conteggio.
Entrata in vigore
L’articolo 7 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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