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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/413

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/413 della Commissione del 10 marzo 2022 recante trecentotrentesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32022R0413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione modifica per la trecentotrentesima volta il regolamento (CE) n. 881/2002, aggiornando l’allegato I con l’inserimento di una nuova voce nell’elenco dei soggetti soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche. La modifica recepisce una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 7 marzo 2022. Il regolamento entra in vigore immediatamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, con l’inserimento di una nuova entità terroristica.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, in tutti gli Stati membri, alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle entità già inclusi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 e, per effetto della modifica, anche alla nuova entità aggiunta. L’ambito è quello delle misure restrittive contro soggetti associati all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda, in particolare il congelamento di fondi e risorse economiche; il regolamento non disciplina esclusioni generali ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento base.

Modifica dell’elenco sanzionatorio UE relativo a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/413 della Commissione aggiorna il regolamento (CE) n. 881/2002, che impone misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda. L’intervento ha natura meramente modificativa e dà seguito a una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 7 marzo 2022.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento base prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, gruppi ed entità inseriti nell’allegato I. Il presente atto interviene per mantenere l’allineamento dell’elenco UE con le decisioni del regime sanzionatorio ONU e per garantire l’efficacia immediata delle misure restrittive.

Ambito della modifica

La modifica riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Non introduce una disciplina autonoma generale, ma aggiorna l’elenco dei soggetti destinatari delle misure di congelamento già previste dal regolamento base.

Nuova iscrizione nell’elenco

Nell’allegato I, nella sezione "Persone giuridiche, gruppi ed entità", viene aggiunta la voce relativa a:

  • KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ), nome in grafia originale indicato nel testo;
  • alias: "JANNAT OSHIKLARI" e "Jama`at al-Tawhid wal-Jihad";
  • già: "JANNAT OSHIKLARI";
  • indirizzo: n.d.

Il testo descrive KTJ come organizzazione terroristica operante nell’ambito di Al-Nusrah Front for the People of the Levant, attiva soprattutto nelle province di Hama, Idlib e Ladhiqiyah nella Repubblica araba siriana, ma anche in diversi altri Paesi, tra cui Turchia, Kirghizistan, Uzbekistan, Federazione russa, Tagikistan, Kazakhstan, Egitto, Afghanistan e Ucraina. È indicato inoltre che il gruppo conta circa 500 combattenti e coopera con altre organizzazioni terroristiche, tra cui Khatiba Imam al-Bukhari e il Gruppo della Jihad islamica. La data di designazione è il 7 marzo 2022.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con conseguente inserimento di una nuova voce nell’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti al congelamento di fondi e risorse economiche.

Inserimento della nuova entità nell’elenco sanzionatorio

L’allegato aggiunge nell’elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" la voce relativa a "KHATIBA AL-TAWHID WAL-JIHAD (KTJ)", con alias e ulteriori indicazioni identificative. È indicata come organizzazione terroristica operante nell’ambito di Al-Nusrah Front for the People of the Levant; la data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), è il 7 marzo 2022.

Entrata in vigore immediata e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalimisure restrittiveantiterrorismocongelamento di fondirelazioni esterne

Testo integrale

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