Regolamento (UE) 2022/394
Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE contro la Russia, estendendo il divieto a specifici beni e tecnologie per la navigazione marittima e chiarendo il regime applicabile ai finanziamenti, alle autorizzazioni e alle nozioni rilevanti. Modifica inoltre disposizioni su riserve della Banca centrale di Russia, su talune esenzioni in materia di depositi e su allegati tecnici e liste di entità e prodotti. L’obiettivo dichiarato è garantire applicazione uniforme e corretta delle misure in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 introducendo nuove misure restrittive settoriali contro la Russia, in particolare sui beni e tecnologie per la navigazione marittima e su taluni aspetti finanziari e di elenco.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità degli Stati membri nell’ambito delle misure restrittive UE relative alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Riguarda la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell’allegato XVI, nonché la prestazione di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi; incide anche sulle operazioni relative alla gestione delle riserve e attività della Banca centrale di Russia e sulle limitazioni al finanziamento di determinate entità. Le disposizioni modificano inoltre alcuni allegati tecnici e chiariscono esclusioni e deroghe, tra cui quelle per usi non militari, utenti finali non militari, aiuti umanitari, emergenze sanitarie e situazioni di catastrofe, nonché l’esenzione sui depositi per cittadini SEE e svizzeri e per i titolari di permesso di soggiorno in SEE o Svizzera.
Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio: misure restrittive aggiuntive contro la Russia
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 per rafforzare il regime sanzionatorio dell’Unione in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. La modifica recepisce e rende operativa, sul piano del diritto dell’Unione, la decisione (PESC) 2022/395 del 9 marzo 2022, con particolare attenzione al settore della navigazione marittima e a taluni aspetti finanziari.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che l’intervento normativo mira a garantire un’applicazione uniforme delle misure restrittive in tutti gli Stati membri. Il legislatore UE chiarisce inoltre alcune nozioni e deroghe per assicurare la corretta attuazione del regolamento n. 833/2014, inclusa la portata delle limitazioni su prestiti, valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, anche in relazione alle cripto-attività.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si rivolge agli operatori economici, agli intermediari finanziari e alle autorità competenti degli Stati membri che applicano le sanzioni UE verso la Russia. Le nuove regole riguardano in particolare:
- beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell’allegato XVI;
- servizi di assistenza tecnica, intermediazione, finanziamento e assistenza finanziaria connessi;
- operazioni relative alle riserve e attività della Banca centrale di Russia;
- autorizzazioni nazionali in materia di sicurezza marittima;
- alcune esclusioni ed esenzioni in materia di depositi e di finanziamenti alle PMI.
Definizioni e chiarimenti interpretativi
L’articolo 1 del regolamento n. 833/2014 viene modificato per precisare che la nozione di «valori mobiliari» comprende anche le cripto-attività, purché negoziabili nel mercato dei capitali e diverse dagli strumenti di pagamento. La precisazione è rilevante per evitare letture restrittive del divieto di finanziamento attraverso strumenti non tradizionali.
Beni e tecnologie per la navigazione marittima: nuovo divieto settoriale
Viene introdotto l’articolo 3 septies, che costituisce il nucleo della riforma. Il divieto colpisce la vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione, diretti o indiretti, di beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell’allegato XVI:
- a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia;
- per un uso in Russia;
- oppure per la collocazione a bordo di una nave battente bandiera russa.
Il divieto opera anche per beni e tecnologie non originari dell’Unione.
Servizi e finanziamenti connessi
L’articolo 3 septies estende il divieto a:
- assistenza tecnica;
- servizi di intermediazione;
- altri servizi connessi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso dei beni e tecnologie elencati;
- finanziamenti o assistenza finanziaria relativi a tali beni e tecnologie.
In sostanza, non è vietato solo il trasferimento materiale dei beni, ma anche l’intera catena di supporto commerciale e finanziario quando il destinatario o l’uso finale siano riconducibili alla Russia.
Deroghe umanitarie, sanitarie e di emergenza
Il regolamento prevede un’esclusione espressa per usi non militari e utenti finali non militari. I divieti non si applicano quando i beni, le tecnologie o i servizi sono destinati a:
- scopi umanitari;
- emergenze sanitarie;
- prevenzione o mitigazione urgente di eventi che potrebbero avere gravi conseguenze sulla salute e sicurezza delle persone o sull’ambiente;
- risposta a catastrofi naturali.
Autorizzazioni nazionali per la sicurezza marittima
In deroga ai divieti, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare le operazioni, purché accertino che i beni, le tecnologie o i servizi siano destinati alla sicurezza marittima e a usi non militari presso utenti finali non militari. Inoltre, quando rilasciano tali autorizzazioni, gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane.
Misure finanziarie e Banca centrale di Russia
L’articolo 5 bis, paragrafo 4, viene sostituito per vietare tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia. Il divieto si estende anche alle operazioni con soggetti che agiscono per conto o sotto la direzione della banca centrale, come il Fondo di ricchezza nazionale russo. Si tratta di una misura finanziaria di ampio respiro, diretta a impedire la gestione o l’impiego di tali risorse.
Esenzione per depositi di cittadini SEE e svizzeri
L’articolo 5 ter, paragrafo 2, viene riscritto per precisare che una determinata limitazione non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno di tali Stati o paesi. La modifica amplia quindi l’esenzione soggettiva rispetto al testo precedente.
Finanziamenti pubblici alle PMI
L’articolo 2 sexies, paragrafo 2, lettera b), viene modificato per chiarire l’eccezione relativa ai finanziamenti pubblici o all’assistenza finanziaria pubblica a favore delle piccole e medie imprese stabilite nell’Unione. Il limite massimo è fissato in 10.000.000 EUR per progetto.
Allegati e liste soggette a restrizioni
Il regolamento aggiorna anche gli allegati del regolamento n. 833/2014:
- l’allegato VI è modificato secondo l’allegato I del nuovo regolamento;
- l’allegato IX è modificato secondo l’allegato II;
- l’allegato XIII è modificato secondo l’allegato III, con l’inserimento del «Registro navale russo»;
- viene aggiunto l’allegato XVI, che elenca i beni e le tecnologie per la navigazione marittima soggetti al nuovo divieto.
Gli aggiornamenti tecnici degli allegati I e IV del regolamento incidono anche su specifiche voci di controllo relative a materiali elettronici, materiale aerospaziale e propulsione, nonché su talune definizioni e modelli documentali.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò comporta applicazione immediata e uniforme senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Definizione di valori mobiliari
All’articolo 1 del regolamento n. 833/2014 la definizione di «valori mobiliari» è ampliata per includere anche le cripto-attività, purché negoziabili nel mercato dei capitali ed escluse le attività di pagamento.
Comunicazione delle autorizzazioni per la sicurezza marittima
All’articolo 2 quinquies è inserito il paragrafo 3 bis: quando uno Stato membro concede un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, lettera d), dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera d), o dell’articolo 3 septies, paragrafo 4, per beni e tecnologie destinati alla sicurezza marittima, deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane.
Finanziamenti pubblici a favore delle PMI
L’articolo 2 sexies, paragrafo 2, lettera b), è sostituito: l’eccezione riguarda la fornitura di finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10.000.000 EUR per progetto a favore di piccole e medie imprese stabilite nell’Unione.
Divieto sui beni e tecnologie per la navigazione marittima
È introdotto l’articolo 3 septies, che vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretti o indiretti, di beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell’allegato XVI, anche se non originari dell’Unione, verso qualsiasi persona, entità o organismo in روسيا o per uso in Russia, oppure per la collocazione a bordo di navi battenti bandiera russa.
Divieto di servizi connessi e finanziamenti
L’articolo 3 septies vieta anche l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione e altri servizi connessi, nonché la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria relativi ai beni e tecnologie di cui sopra, quando destinati a soggetti in Russia o per uso in Russia.
Deroghe umanitarie e per usi non militari
I divieti dell’articolo 3 septies non si applicano, per usi non militari e utenti finali non militari, ai beni e servizi destinati a scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di eventi con gravi conseguenze per salute, sicurezza o ambiente, o risposta a catastrofi naturali.
Autorizzazione per la sicurezza marittima
In deroga ai divieti, le autorità competenti possono autorizzare le operazioni relative ai beni e tecnologie per la navigazione marittima, o la relativa assistenza tecnica o finanziaria, se destinati alla sicurezza marittima e per usi non militari e utenti finali non militari.
Operazioni sulla Banca centrale di Russia
L’articolo 5 bis, paragrafo 4, è sostituito: sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese quelle con persone giuridiche, entità o organismi che agiscono per suo conto o sotto la sua direzione, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.
Esenzione per cittadini SEE e svizzeri
L’articolo 5 ter, paragrafo 2, è sostituito per escludere dal divieto i cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, nonché le persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in tali Stati o paesi.
Modifiche agli allegati tecnici e alle liste
Sono aggiornati gli allegati VI, IX e XIII del regolamento n. 833/2014 e viene aggiunto l’allegato XVI con l’elenco dei beni e tecnologie per la navigazione marittima soggetti al nuovo divieto; nell’allegato XIII è inserito il «Registro navale russo».
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