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Sentenza

Sentenza n. 541/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento di diniego della Questura di Roma, Divisione Anticrimine, prot. uscita n.-OMISSIS- del 3.10.2025, notificato in pari data, con il quale l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 26.9.2025; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente all'accesso agli atti mediante visione ed estrazione di copia integrale di tutti gli atti e i documenti richiesti con l'istanza di accesso agli atti presentata in data 26.9.2025; e per la condanna dell'Amministrazione all'ostensione di tutti gli atti e i documenti richiesti con la predetta istanza del 26.9.2025.

Giustizia amministrativa202513363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego della Questura di Roma all'accesso agli atti del procedimento relativo all'ammonimento dell'11 settembre 2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dalla Questura di Roma all'istanza di accesso presentata il 26 settembre 2025, avente a oggetto l'atto di ammonimento dell'11 settembre 2025 e la relativa documentazione, chiedendo l'annullamento del diniego, l'accertamento del diritto di accesso mediante visione ed estrazione di copia integrale e la condanna dell'Amministrazione all'ostensione. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha depositato l'istanza di ammonimento presentata dalla controinteressata, i riscontri acquisiti e i verbali contenenti le dichiarazioni dei testimoni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione, nel corso del giudizio, ha prodotto la documentazione richiesta, rendendo disponibile l'accesso e facendo venir meno l'interesse alla decisione sul diniego. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, rilevando che la documentazione ostesa spettava al ricorrente; ha quindi condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e la controinteressata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio in materia di accesso, l'amministrazione ostende la documentazione richiesta, viene meno l'interesse alla decisione sul diniego e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base della fondatezza della domanda originaria.
  • La documentazione richiesta mediante accesso, ove riconosciuta spettante al richiedente e successivamente ostesa dall'amministrazione, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese processuali e alla rifusione del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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