Ordinanza n. 11590/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 35597 del 9.3.24) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
La controversia
La ricorrente aveva proposto un'azione avverso il silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il giudizio era già stato definito con una sentenza che aveva accolto il ricorso e ordinato all'Amministrazione di provvedere espressamente, nominando altresì un commissario ad acta per l'eventuale perdurante inerzia. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'azione e agli atti giudiziari, avendo intrapreso percorsi di formazione attivati dall'INDIRE per la riserva nelle Graduatorie scolastiche provinciali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la dichiarazione depositata dopo la precedente sentenza di definizione del giudizio non potesse essere qualificata come rinuncia all'azione o agli atti, poiché il processo era già stato definito. L'istanza è stata invece qualificata come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non necessitante di una specifica intermediazione giudiziale. Poiché non era richiesta l'adozione di un'ulteriore statuizione giurisdizionale, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Massime di principio
- Una dichiarazione di rinuncia depositata dopo che il giudizio è stato definito con sentenza non costituisce rinuncia all'azione o agli atti del giudizio, ormai esaurito, ma può essere qualificata come rinuncia agli effetti favorevoli della pronuncia.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza è una facoltà liberamente esercitabile dalla parte vittoriosa e non richiede una specifica statuizione o intermediazione del giudice; ove il giudice sia investito della relativa dichiarazione, deve dichiarare il non luogo a provvedere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1411/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1412/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 270/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 271/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 272/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →