Sentenza n. 1876/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione previa sospensione dell'efficacia: 1) della disposizione dirigenziale n. 10751-63 del 25/06/2025 a firma del Dirigente dell’Area Ambiente- Servizio Cimiteri cittadini con la quale si esprime “diniego all’istanza di permesso di costruire per l’ampliamento dell’Arciconfraternita San Francesco d’Assisi”; 2) di ogni atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, correlato a quello odiernamente impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per interventi di riorganizzazione interna di una cappella funeraria destinati alla realizzazione di nuovi loculi per urne cinerarie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto un permesso di costruire qualificando l’intervento come manutenzione straordinaria, consistente nella realizzazione di 524 nuovi loculi per urne cinerarie mediante strutture metalliche interne, senza modifiche a volume, superficie o sagoma dell’edificio. Il Comune aveva comunicato motivi ostativi relativi al pagamento non corretto dei diritti di segreteria, alla mancata produzione della documentazione richiesta dall’art. 15 del Piano regolatore cimiteriale per comprovare la consistenza edilizia e l’evoluzione storica dell’immobile, alla non conformità del parere ASL rispetto al progetto e alla carenza o illeggibilità dei grafici. La ricorrente aveva dedotto: l’illegittima considerazione come tardive delle osservazioni procedimentali e l’omessa motivazione sul punto; l’erronea qualificazione dell’intervento come ampliamento, dovendo essere ricondotto alla manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001; l’inapplicabilità dell’art. 15 del Piano regolatore cimiteriale, riferito agli interventi di ristrutturazione edilizia; la pretestuosità del rilievo sui diritti di segreteria; l’omessa attivazione del soccorso istruttorio in relazione al parere ASL e ai grafici progettuali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato il diniego per la ragione autonoma relativa alla mancata produzione della documentazione prescritta dall’art. 15, comma 4, del Piano regolatore cimiteriale. Il Collegio ha ritenuto che la realizzazione di nuovi loculi, aumentando la capacità ricettiva della cappella e modificando il numero delle sepolture, non costituisca manutenzione straordinaria. Alla luce degli artt. 33 e 35 del Regolamento comunale di polizia cimiteriale, l’intervento è riconducibile quantomeno alla ristrutturazione edilizia con aumento del carico cimiteriale; l’art. 29 del medesimo regolamento impone in tale ipotesi il permesso di costruire. Ne consegue l’applicabilità dell’art. 15 del Piano regolatore cimiteriale, che richiede una documentazione professionale asseverata sullo stato di fatto, sull’evoluzione storica dell’immobile e sul grado di conservazione e trasformazione delle sue caratteristiche. La documentazione non era stata prodotta con l’istanza. Non è stata ritenuta sufficiente la documentazione invocata ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001, né ha rilevato il successivo rinvenimento della concessione edilizia, del collaudo statico e del certificato di agibilità, avvenuto dopo l’adozione del diniego e la presentazione delle osservazioni. È stata esclusa anche la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché le osservazioni non avevano apportato elementi aggiuntivi o integrativi idonei a superare il rilievo documentale. Essendo sufficiente una sola motivazione autonoma a sorreggere un provvedimento plurimotivato, il TAR ha dichiarato non esaminabili per carenza di interesse le ulteriori censure relative agli altri motivi del diniego. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001
La qualificazione dell’intervento come manutenzione straordinaria è stata esclusa perché la riorganizzazione interna comportava l’aumento del numero dei loculi e della capacità ricettiva della cappella.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
La disposizione è stata richiamata per ricondurre l’intervento, quantomeno, alla ristrutturazione edilizia, in ragione dell’aumento del numero e della tipologia delle sepolture.
art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001
La documentazione eventualmente sufficiente ai fini della ricostruzione dello stato legittimo dell’immobile non prevale sulla documentazione specificamente richiesta dalla disciplina cimiteriale speciale.
art. 10-bis l. 241/1990
Non vi è violazione del preavviso di rigetto quando le osservazioni del privato non introducono elementi aggiuntivi o integrativi idonei a superare il rilievo posto a fondamento del diniego.
art. 15, comma 4, del Piano regolatore cimiteriale del Comune di Napoli
gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti laddove i proprietari e gli aventi diritto, all’atto della richiesta del titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori, producano idonea documentazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 481 c.p. da professionista abilitato che rilevi lo stato di fatto, attesti l’evoluzione storica dell’immobile oggetto di intervento, indicando altresì il grado di conservazione e trasformazione delle singole caratteristiche strutturali, distributive e compositive originarie e gli elementi tipologici, evidenziandone la relativa qualità
La produzione della documentazione asseverata sullo stato di fatto e sull’evoluzione storica dell’immobile costituisce presupposto necessario per il rilascio del titolo relativo a interventi di ristrutturazione edilizia nelle aree disciplinate dal Piano.
art. 29 del Regolamento comunale di polizia cimiteriale
È necessario richiedere il Permesso di costruire nei seguenti casi: […] b. interventi edilizi che comportano […] mutamento del numero e/o della tipologia delle sepolture
L’aumento del numero o della tipologia delle sepolture rende necessario il permesso di costruire.
art. 33 del Regolamento comunale di polizia cimiteriale
La manutenzione straordinaria non comprende la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che comporti aumenti di loculi o tumuli.
art. 35 del Regolamento comunale di polizia cimiteriale
L’aumento della capacità ricettiva e del numero o della tipologia delle sepolture è ricondotto alla ristrutturazione edilizia e non è eseguibile mediante semplice dichiarazione di inizio attività.
Massime di principio
- La realizzazione di nuovi loculi o l’aumento della capacità ricettiva di una cappella funeraria non rientra nella manutenzione straordinaria quando comporta un incremento del numero o della tipologia delle sepolture, anche se eseguita mediante opere interne senza modifiche a volume, superficie o sagoma.
- La disciplina comunale di polizia cimiteriale può qualificare l’aumento del numero delle sepolture come intervento di ristrutturazione edilizia e subordinare tale intervento al permesso di costruire.
- Quando una disciplina speciale di piano o regolamento impone, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, la produzione di una documentazione asseverata sullo stato di fatto e sull’evoluzione storica dell’immobile, tale documentazione deve essere prodotta al momento della richiesta del titolo e non può essere sostituita dalla documentazione ordinariamente prevista dalla disciplina edilizia generale.
- Il successivo reperimento della documentazione relativa alla legittimità pregressa dell’immobile non sana la mancata produzione della documentazione speciale richiesta dalla disciplina applicabile, se avvenuto dopo l’adozione del provvedimento di diniego.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, l’accertata legittimità di una sola ragione autonoma e sufficiente a sorreggerlo rende prive di interesse le censure rivolte contro le altre motivazioni.
- La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non sussiste quando le osservazioni presentate dal privato non apportano elementi nuovi o integrativi idonei a superare il motivo ostativo posto a fondamento del provvedimento finale.
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