Sentenza del 30/09/2020 n. 20833 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A. aveva chiesto il rimborso di IVA relativa a operazioni con buoni acquisto gestiti da N.: A. aveva calcolato l'IVA sugli incassi riferiti ai buoni sul valore nominale di euro 10,00, mentre il prezzo effettivamente ricevuto da A. per ciascun buono era di euro 5,83; dopo il silenzio dell'Amministrazione A. ricorse per ottenere il rimborso della differenza. L'Agenzia impugnò la sentenza di merito che aveva accolto il ricorso, deducendo in cassazione (i) errore di diritto sul piano probatorio per l'erronea applicazione del principio della non contestazione dei conteggi del contribuente; (ii) omissione del rilievo d'ufficio della decadenza biennale dell'istanza di rimborso; (iii) errata qualificazione degli effetti IVA dei buoni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il terzo motivo (vizio motivazionale per la c.d. doppia conforme) ma ha accolto, nei limiti indicati, i primi due motivi. Ha censurato la CTR per avere fondato la decisione esclusivamente sul principio della non contestazione pur avendo l'Amministrazione negato in radice l'esistenza del credito, sicché la CTR avrebbe dovuto valutare e motivare l'attendibilità dei conteggi del contribuente; ha inoltre ritenuto che la CTR non ha adeguatamente motivato sul punto della decadenza biennale (art. 21 d.lgs. 546/1992) dato il dies a quo rilevabile dagli atti. La sentenza della CTR è stata cassata in parte e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso dell'IVA decorrente dal pagamento o dal giorno in cui è sorto il presupposto per la restituzione; il giudice deve valutare il dies a quo dagli atti e motivare eventuale rilevazione d'ufficio della decadenza.
d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
Distinzioni tra operazioni fuori campo, cessioni a titolo oneroso e cessioni gratuite; richiamato il principio che la base imponibile è il corrispettivo effettivamente percepito per le cessioni di beni.
Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva)
Base imponibile IVA determinata dal corrispettivo effettivamente ricevuto; principio recepito nella normativa nazionale e richiamato dalla giurisprudenza comunitaria.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE
causa C-288/94, C-317/94, C-62/00, C-427/98, C-126/88, C-48/97
Consolidato principio comunitario secondo cui, nei casi di buoni acquisto ceduti a terzi a prezzo inferiore al valore nominale, la base imponibile per il venditore è il controvalore effettivamente ricevuto dalla vendita del buono (prezzo di cessione al terzo), e non il valore nominale del buono.
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, nn. 3,4,5
Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione e vizî denunciabili; applicazione del principio della doppia conforme con limiti richiamati dalla Corte.
Principio processuale della non contestazione
Applicabile anche nel processo tributario, ma non opera se l'Amministrazione nega in radice l'esistenza del credito; il suo uso non esime il giudice dall'accertare e motivare l'attendibilità dei conteggi quando la controparte contesta l'an debeatur.
Massime di principio
- Se un venditore cede buoni acquisto a un terzo a prezzo inferiore al valore nominale, la base imponibile IVA per il venditore è il corrispettivo realmente percepito per la cessione dei buoni (prezzo pagato dal terzo) e non il valore nominale dei buoni.
- Il principio della non contestazione dei conteggi del contribuente può avere efficacia solo se l'Amministrazione non contesta la sussistenza del credito; se l'Amministrazione nega in radice il credito, il giudice deve comunque esaminare e motivare l'attendibilità delle prove fornite dal contribuente.
- La domanda di rimborso IVA è soggetta a decadenza biennale ex art. 21 d.lgs. 546/1992 decorrente dal momento del pagamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione; in presenza di elementi negli atti che indicano una data utile al conteggio del termine, il giudice deve valutare e motivare se la domanda sia tempestiva o decaduta.
- L'Amministrazione che intende opporre la decadenza o contestare l'esistenza del credito dovrebbe farlo tempestivamente con chiari elementi probatori, poiché la loro contestazione incide sull'onere probatorio del contribuente e sulla portata del principio di non contestazione.
- In controversie su rimborsi IVA affini, è consigliabile documentare analiticamente il calcolo del credito e conservare gli elementi che dimostrino la data di pagamento o il dies a quo, per evitare questioni di decadenza e per permettere al giudice di valutare la fondatezza della richiesta.
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