Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 675/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento A) del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato relativo all’assunzione del lavoratore straniero sig. Abdelwahd Ouali emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bologna, in data 11 novembre 2025, conosciuto attraverso il provvedimento n. 10586, notificato in data 27 novembre 2025, con cui il Consolato Generale d'Italia a Casablanca ha negato il visto di ingresso richiesto dal predetto lavoratore straniero; B) del provvedimento di diniego del visto di ingresso per lavoro subordinato emesso in data 17.11.2025 dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca, protocollo n. 10586, notificato al ricorrente in data 27 novembre 2025, con il quale veniva negato il visto d’ingresso per lavoro subordinato con la seguente motivazione: " Il Nulla Osta P-BO/L/Q/2024/101397 è stato chiuso definitivamente dallo Sportello Unico per l’Immigrazione”; C) di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi pareri, proposte e atti di controllo che abbiano portato all’adozione dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202600068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e conseguente diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il datore di lavoro e il lavoratore straniero hanno impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Bologna e il conseguente diniego del visto d’ingresso adottato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca. Sono stati dedotti: violazione dei principi di legalità e irretroattività dell’azione amministrativa, dell’art. 1 del d.l. 145/2024 e dell’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. 286/1998; violazione delle regole procedimentali e del principio di conoscenza legale degli atti, per l’inidoneità della comunicazione effettuata tramite il portale ALI e la mancata decorrenza del termine per la conferma; violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto e lesione del contraddittorio procedimentale; illegittimità derivata del diniego del visto, per difetto di autonoma istruttoria e motivazione e violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento.

La decisione

Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare ai fini del riesame, la Prefettura di Bologna ha comunicato di avere ripristinato informaticamente la domanda, reinserito i pareri positivi già espressi dalla Questura e dall’Ispettorato dell’Area Metropolitana di Bologna e ottenuto il rilascio e la trasmissione di un nuovo nulla osta in favore del lavoratore. Il TAR ha ritenuto così pienamente soddisfatta la pretesa sostanziale dei ricorrenti e, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, a seguito del riesame disposto in sede cautelare, l’amministrazione ha adottato una nuova determinazione idonea a soddisfare pienamente la pretesa dei ricorrenti.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Il ricorso è stato definito nella camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, dopo avere sentito le parti.

  • art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998

    Norma richiamata dai ricorrenti quale parametro per contestare la revoca del nulla osta e le modalità procedimentali relative alla conferma.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Norma richiamata dai ricorrenti per denunciare l’omesso preavviso di rigetto; la questione non è stata esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 1 d.l. 145/2024

    Norma richiamata dai ricorrenti quale parametro dei principi di legalità e irretroattività; la questione non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un atto o pone in essere un comportamento che soddisfa pienamente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, rendendo inutile una pronuncia sul merito dell’impugnazione.
  • Il riesame amministrativo disposto in sede cautelare può determinare la cessazione della materia del contendere qualora conduca al ripristino della posizione procedimentale del privato e al rilascio del titolo amministrativo richiesto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.