Cassazione Penale, Ordinanza n. 19509/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e, conseguentemente, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha inoltre escluso la possibilità di dichiarare la prescrizione in presenza di un ricorso inammissibile. La condanna di merito è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti, con pena di mesi cinque di arresto ed euro 2.300 di ammenda. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali sulla responsabilità penale, sostenendo di essere un privato cittadino e che, pertanto, avrebbe dovuto applicarsi la sola sanzione amministrativa prevista dal comma 2 della norma contestata. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione. Con il terzo motivo ha contestato l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento dei benefici di legge. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché meramente riproduttivo delle censure già dedotte in appello e diretto a una diversa lettura del compendio probatorio, già valutato in modo logico dai giudici di merito; ha ricordato che i rifiuti rinvenuti erano riconducibili all'impresa di autoriparazioni dell'imputato e che questi era presente al momento del controllo, ammettendo di essere privo delle necessarie autorizzazioni. Sul secondo motivo ha osservato che, alla luce della sospensione dei termini di prescrizione di cui alla l. n. 103 del 2017, come interpretata dalle Sezioni Unite, i reati non erano prescritti al momento della decisione d'appello; inoltre, la declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare d'ufficio la prescrizione ex art. 129 c.p.p. Sul terzo motivo ha ribadito che il trattamento sanzionatorio è insindacabile in cassazione se congruamente motivato e ha ritenuto adeguata la pena, poco sopra il minimo edittale, in ragione della negativa personalità dell'imputato e dei numerosi precedenti penali.
Norme richiamate
art. 256, commi 1, lett. a) e b), e 2, d.lgs. 152/2006
La Corte ha ritenuto che la condotta fosse riconducibile alla fattispecie penale del primo comma e non alla sola sanzione amministrativa del comma 2, valorizzando la riferibilità dei rifiuti all'attività imprenditoriale dell'imputato.
l. n. 103/2017
Richiamata per la sospensione dei termini di prescrizione, applicata nel calcolo della non maturata prescrizione alla data della sentenza di appello.
art. 129 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare e dichiarare d'ufficio una causa di non punibilità come la prescrizione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per giustificare l'addebito della sanzione pecuniaria alla parte ricorrente quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già devolute al giudice di appello e che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove.
- In materia di gestione illecita dei rifiuti, la qualificazione della condotta va compiuta verificando la concreta riferibilità dei rifiuti all'attività esercitata dal soggetto e il contesto materiale del rinvenimento; la semplice qualità di privato cittadino non esclude di per sé la responsabilità penale se il materiale è connesso all'impresa e l'agente opera senza le prescritte autorizzazioni.
- La prescrizione non può essere dichiarata in sede di legittimità quando il ricorso sia inammissibile, poiché l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo d'ufficio delle cause di non punibilità.
- Il trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo se sorretto da motivazione mancante, manifestamente illogica o giuridicamente errata; non è consentito sostituire alla valutazione discrezionale del giudice di merito una diversa quantificazione della pena, specie quando essa sia prossima al minimo edittale e sorretta da elementi individualizzanti come i precedenti penali.
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