Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45997/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di cassazione n. 48544/23 sostenendo un errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. per non aver rilevato la mancata convocazione del difensore fiduciario in sede di Corte d'appello e per non aver valutato doglianze inserite in un diverso atto di impugnazione. Il ricorrente aveva chiesto in precedenza l'indennizzo per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p.; la Corte territoriale aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente colpa grave ostativa; la Cassazione aveva confermato il rigetto; il ricorrente ha quindi chiesto di rilevare un errore materiale o di fatto nella decisione della Cassazione.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione soggettiva ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: il rimedio è riservato al "condannato" (ovvero a chi ha subito una condanna divenuta definitiva) e il Giuliani non ha mai riportato una condanna definitiva nel senso richiesto dalla norma (al massimo era stato assolto in grado di appello e non vi è stata revisione che abbia lasciato un giudicato di condanna). La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza sul tema e ritenuto non applicabili alle specifiche circostanze del caso le pronunce che, in diversi profili, hanno esteso la legittimazione. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: il rimedio per errore materiale o di fatto è esperibile dal "condannato" inteso come soggetto al quale sia stata inflitta una condanna divenuta definitiva. L'estensione del rimedio a soggetti non condannati o a situazioni diverse è eccezionale e non applicabile al caso concreto.

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione: il ricorrente aveva agito sulla base di tale disposizione (domanda di indennizzo), che è distinta dall'istituto dell'art. 625-bis e non trasforma automaticamente l'istante in "condannato" ai fini dell'art. 625-bis.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La Corte applica l'art. 616 per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità.

  • artt. 629 e seg. cod. proc. pen.

    artt. 629 e seg. cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme sulla revisione: la Corte sottolinea che le eccezioni alla regola della legittimazione (cioè l'ammissione del ricorso ex art. 625-bis a chi fosse stato condannato e poi assolto in revisione) non sono applicabili qui perché non è intervenuta revisione che abbia lasciato traccia di una condanna definitiva.

  • art. 643 cod. proc. pen.

    Menzione contestuale alle questioni giurisprudenziali riferite ai rimedi esperibili nella materia dei provvedimenti di cassazione; richiamata per distinguere gli istituti coinvolti (restaurazione/restituzione/confisca) rispetto al rimedio dell'art. 625-bis.

Massime di principio

  • Il ricorso per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è normalmente riservato al soggetto che abbia subito una condanna divenuta definitiva; chi non è "condannato" non ha legittimazione a proporre questo rimedio.
  • Agire per ottenere l'indennizzo ex art. 314 c.p.p. (riparazione per ingiusta detenzione) è istituto distinto: il rigetto di tale domanda non conferisce automaticamente lo status soggettivo necessario per il ricorso ex art. 625-bis.
  • Le eccezioni giurisprudenziali che estendono la legittimazione (es. a chi è stato condannato e poi assolto in revisione) sono casistiche limitate e non si applicano se non è presente una pronuncia di condanna definitiva contestabile ai sensi dell'art. 625-bis.
  • Problemi procedurali come la mancata convocazione del difensore o l'integrità del contraddittorio vanno tempestivamente segnalati nel grado e nell'atto processuale appropriato; la mancata legittimazione del ricorrente a un rimedio specifico può provocare l'inammissibilità senza che il merito venga esaminato.
  • Prima di proporre un ricorso per errore di fatto è essenziale verificare la propria posizione processuale (se si è "condannati" in senso tecnico e definitivo) e scegliere lo strumento giuridico corretto: impugnazione ordinaria, rimedio per revisione, domanda di indennizzo ex art. 314 o ricorso ex art. 625-bis, a seconda dei casi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.