Sentenza n. 210/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 210/2025 pubblicata il 28.03.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Ancona - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 132/2025, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Ancona.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e disposto il pagamento delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. Il giudicato era stato regolarmente notificato all'Amministrazione ed era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa. La ricorrente ha chiesto quindi l'esecuzione integrale del giudicato e anche l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché la sentenza era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero e ha ordinato l'esecuzione integrale del giudicato, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza su iniziativa della parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari o avvalendosi di funzionari delegati e delle strutture amministrative competenti. È stata invece respinta la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, a fini acceleratori, la nomina del commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nella sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale all'Amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e riconoscere, ove ricorrano particolari motivi, un indennizzo per la ritardata esecuzione; nel caso concreto la nomina del commissario è stata ritenuta sufficiente e l'indennizzo è stato negato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'indennizzo per la ritardata esecuzione del giudicato non è automatico e può essere negato quando non sussistano particolari motivi per dubitare dell'adempimento e siano state adottate misure acceleratorie ritenute sufficienti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processuale civile richiamata, compresa quella sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza proposta contro una pubblica amministrazione è procedibile, per i titoli giudiziali notificati all'Amministrazione, dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
- L'Amministrazione incorre in inottemperanza quando non esegue integralmente, senza giustificazione, un giudicato che le impone il pagamento di somme a favore del privato; in tal caso il giudice deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine determinato, salvo gli importi eventualmente già corrisposti.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta è legittima quale strumento di esecuzione coattiva del giudicato in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. per la ritardata esecuzione del giudicato non spetta automaticamente: può essere negato quando non emergano particolari ragioni di dubbio sul sollecito adempimento e la nomina del commissario ad acta sia ritenuta misura acceleratoria sufficiente.
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