Sentenza n. 11244/2026 - Roma, Sezione 3T
OTTEMPERANZA SENTENZA 286/2025 TRIBUNALE RIETI - ATTRIBUZIONE CARTA DOCENTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 268/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 268/2025, relativa all'attribuzione della carta docente. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Il Ministero, pur costituito in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Il giudice ha richiamato i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore e ha ritenuto non sindacabili, in sede di ottemperanza, i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Rieti n. 268/2025. Ha ordinato all'Amministrazione di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, stabilendo che l'intervento commissariale avrà luogo entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La tutela dell'ottemperanza consente di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure attuative, compresa la nomina del Commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il titolo giudiziale entro un termine e nominare, per l'eventuale inerzia, un Commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il privato allega l'inadempimento del giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla sua esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In sede di ottemperanza non sono nuovamente sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal titolo giudiziale; il giudice deve limitarsi a verificare e imporre l'esecuzione del giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un Commissario ad acta, destinato a intervenire senza compenso in caso di inutile decorso del termine, previa richiesta dell'interessato.
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