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Sentenza

Sentenza n. 11244/2026 - Roma, Sezione 3T

OTTEMPERANZA SENTENZA 286/2025 TRIBUNALE RIETI - ATTRIBUZIONE CARTA DOCENTE

Giustizia amministrativa202514421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 268/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Rieti n. 268/2025, relativa all'attribuzione della carta docente. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione agli obblighi derivanti dal titolo giudiziale. Il Ministero, pur costituito in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Il giudice ha richiamato i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore e ha ritenuto non sindacabili, in sede di ottemperanza, i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Rieti n. 268/2025. Ha ordinato all'Amministrazione di adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale inutile decorso del termine, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, stabilendo che l'intervento commissariale avrà luogo entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell'ottemperanza consente di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare misure attuative, compresa la nomina del Commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il titolo giudiziale entro un termine e nominare, per l'eventuale inerzia, un Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il privato allega l'inadempimento del giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla sua esecuzione, la pretesa esecutiva può essere accolta alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In sede di ottemperanza non sono nuovamente sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal titolo giudiziale; il giudice deve limitarsi a verificare e imporre l'esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un Commissario ad acta, destinato a intervenire senza compenso in caso di inutile decorso del termine, previa richiesta dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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