Ordinanza n. 942/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 37/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché la sentenza di primo grado non imponeva un risultato sostanziale immediato, ma soltanto il riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione, in conseguenza dell'accertato difetto di motivazione. Le spese sono state compensate. L'ordinanza ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte appellata.
Atto impugnato: sentenza del TAR Umbria n. 37/2026, che aveva accolto il ricorso di primo grado per difetto di motivazione e imposto all'Amministrazione il riesame dell'istanza
Esito
Favorevole al resistente (cittadino straniero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni appellanti hanno proposto appello contro la sentenza del TAR Umbria e, in via incidentale, hanno chiesto la sospensione della sua efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Dal testo emerge che la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione, disponendo il riesame dell'istanza amministrativa. Non sono specificati ulteriori motivi d'appello.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata è stata proposta in via incidentale dalle amministrazioni appellanti; l'istanza è stata respinta per difetto del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte appellata e quale base dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sospensione cautelare dell'efficacia di una sentenza amministrativa presuppone la dimostrazione del periculum in mora; tale requisito non è ravvisabile quando la sentenza impugnata impone all'amministrazione soltanto il riesame dell'istanza, senza attribuire direttamente al ricorrente il bene della vita richiesto.
- L'accoglimento del ricorso di primo grado per difetto di motivazione, con obbligo di riesame dell'istanza da parte dell'amministrazione, non determina di per sé un pregiudizio cautelarmente rilevante per l'amministrazione soccombente.
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