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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5258/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. sostenendo la nullità per violazione di legge (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) e per vizio della manifestazione di volontà delle parti. Il GUP aveva subordinato d'ufficio la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (lavori di pubblica utilità) per la durata di un anno, senza che tale obbligo fosse stato pattuito dalle parti. Inoltre la durata di un anno eccedeva i limiti normativi richiamati dalla giurisprudenza (massimo sei mesi secondo il combinato disposto tra artt. 18-bis disp. coord. e 54 d.lgs. n. 274/2000 e i limiti ricavati dall'art. 165 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha applicato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 23400/2022 (Boccardo) e dichiarato che il giudice del patteggiamento non può integrare o modificare l'accordo intervenuto tra le parti imponendo obblighi non pattuiti. Ha inoltre rilevato che la durata di un anno per i lavori di pubblica utilità supera i limiti di legge. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): l'accordo inter partes sul contenuto della pena vincola il giudice nella ratifica e non può essere integrato unilateralmente dal giudice.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per il vizio di correlazione fra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa; è la norma invocata per denunciare la nullità quando il giudice altera il contenuto del patto.

  • art. 165 cod. pen.

    richiamato nel testo: art. 165, comma secondo, cod. pen.

    Regola la sospensione condizionale della pena e gli obblighi che possono essere imposti al beneficiario; tali obblighi, per essere validi in caso di patteggiamento, devono essere oggetto di espressa pattuizione delle parti.

  • artt. 18-bis disp. coord. trans. cod. pen. e art. 54 d.lgs. n. 274/2000

    Il combinato disposto stabilisce un limite massimo cumulativo alla durata del lavoro di pubblica utilità (sei mesi), limite che non può essere superato dal giudice nel disporre la prestazione accessoria.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 23400 del 27/1/2022 (Boccardo)

    Sez. U, n. 23400 del 27/1/2022, Boccardo

    Principio vincolante: nel patteggiamento l'accordo delle parti sulla sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi 'ex lege' connessi alla concessione del beneficio e alla loro durata; il giudice non può imporre d'ufficio obblighi non contemplati dal patto e, se tali obblighi sono essenziali per la concessione della sospensione, in mancanza di pattuizione la richiesta deve essere integralmente rigettata.

Massime di principio

  • In un patteggiamento (art. 444 c.p.p.) il giudice non può aggiungere o modificare obblighi non pattuiti dalle parti; la ratifica deve rispettare il contenuto dell'accordo inter partes.
  • La sospensione condizionale della pena che comporta obblighi aggiuntivi (es. lavori di pubblica utilità) richiede una manifestazione di volontà esplicita delle parti anche rispetto alla durata e al contenuto degli obblighi.
  • Se il giudice ritiene l'imputato immeritevole del beneficio e l'adempimento degli obblighi è facoltativo o non pattuito, l'unica alternativa corretta è il rigetto dell'istanza di applicazione della pena, non la modifica dell'accordo.
  • Il lavoro di pubblica utilità ha un limite massimo cumulativo di sei mesi secondo il combinato disposto degli artt. 18-bis disp. coord. e 54 d.lgs. n. 274/2000; non può essere imposto per un periodo superiore nel patteggiamento.
  • Se il giudice immette obblighi non previsti nel patto o eccede i limiti di legge, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza e disporre il rinvio o la trasmissione degli atti per nuovo giudizio.
  • Nella redazione di un accordo di patteggiamento conviene esplicitare sempre tutti gli eventuali obblighi accessori (natura, modalità, durata) per evitare che il giudice neghi o alteri la misura pattuita.

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