Cassazione Penale, Ordinanza n. 29663/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 23/09/2025, che aveva confermato la responsabilità per il reato di evasione e aveva regolato il trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che il ricorso articolava due motivi, entrambi ritenuti dalla Corte affetti da genericità assoluta: il ricorrente contestava la motivazione della sentenza impugnata sia quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in particolare del dolo, sia quanto alla determinazione della pena, ma senza indicare specificamente gli asseriti vizi logici della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i due motivi dedotti erano generici e non confrontati in modo puntuale con la motivazione della Corte di appello di Bari, la quale era stata ritenuta congruamente motivata sia sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di evasione sia sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: censure meramente assertive o generiche sono inammissibili.
- È inammissibile il motivo che si limiti a lamentare vizi logici della motivazione senza indicare in modo puntuale quali passaggi della decisione siano affetti da errore e per quali ragioni.
- Quando la sentenza di merito abbia congruamente motivato sulla sussistenza del dolo e sul trattamento sanzionatorio, la critica difensiva deve misurarsi con tali argomentazioni, non potendo risolversi in una contestazione apodittica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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