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Sentenza

Sentenza n. 2215/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva disposto l'accreditamento di euro 1.500,00 a titolo di bonus "carta del docente"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare euro 1.500,00 a titolo di bonus "carta del docente". Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha eseguito il giudicato. Il giudice ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha inoltre accertato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, poiché la sentenza era stata notificata all'amministrazione il 3 febbraio 2024, nonché la tempestiva notificazione e il deposito del ricorso, effettuati il 18 novembre 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato, accertando l'inadempimento del Ministero rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza mediante l'accreditamento alla ricorrente della somma di euro 1.500,00 entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione su istanza dell'interessata. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la disciplina processuale del giudizio di ottemperanza; sulla base di tale rito il giudice può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione è condizione per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola sull'assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della l. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione obbligata non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione, ove previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato che impone il pagamento o l'accreditamento di una somma determinata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La regola dell'assenza di un compenso ulteriore per il commissario ad acta, fondata sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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