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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23532/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per bancarotta documentale semplice è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta documentale semplice. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore, deducendo un solo motivo: ha contestato la graduazione della pena e la mancata applicazione di sanzioni sostitutive. La Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza mirava, in sostanza, a una nuova valutazione della congruità della pena e delle scelte discrezionali del giudice di merito, profilo non consentito in sede di legittimità se la motivazione non sia meramente arbitraria o illogica. Ha inoltre ritenuto generica la censura sulla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive e ha osservato che la Corte territoriale aveva comunque motivato in modo congruo sul punto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come criterio che governa la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p. come parametro della graduazione della pena; la censura in cassazione non può tradursi in una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio salvo arbitrio o illogicità manifesta.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo se sorretta da motivazione mancante, apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
  • La doglianza che sollecita una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile se si risolve in un riesame del merito.
  • La censura sulla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive deve essere specifica e puntuale; se generica, non è idonea a fondare l'annullamento.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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