Sentenza n. 13704/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la declaratoria di inottemperanza e ordine di esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma n. -OMISSIS- del 27/1/2026, con richiesta di nomina di commissario ad acta e condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) cpa; con contestuale istanza cautelare urgente anche monocratica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di un'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. del Tribunale ordinario di Roma
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere la declaratoria di inottemperanza e l'ordine di esecuzione di un'ordinanza del Tribunale ordinario di Roma emessa il 27 gennaio 2026, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre a un'istanza cautelare urgente. Il TAR aveva prospettato dubbi sull'ammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, rilevando che l'ordinanza da eseguire era stata emessa ex art. 700 c.p.c. La ricorrente ha sostenuto l'ammissibilità del rito dell'ottemperanza, anche in relazione al contenuto dell'ordinanza e alla sua efficacia sul capo relativo alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario idonei ad acquisire efficacia di giudicato, ma non per l'esecuzione delle ordinanze cautelari emesse ex art. 700 c.p.c. o in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. Tali provvedimenti sono provvisori, strumentali e revocabili e la loro attuazione è riservata allo stesso giudice ordinario della cautela ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c. Il TAR ha escluso che l'eventuale capo relativo alle spese possa rendere l'ordinanza cautelare idonea al giudicato: secondo l'orientamento richiamato, l'ordinanza cautelare resta priva di efficacia di giudicato anche su tale profilo. La ricorrente deve quindi rivolgersi al giudice ordinario della cautela con gli strumenti previsti dal codice di procedura civile. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
esecuzione "delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparate del giudice ordinario"
Il rito dell'ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è riservato all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti del giudice ordinario idonei ad acquisire efficacia di giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente quale base per la richiesta di penalità di mora nel giudizio di ottemperanza, ma la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 700 c.p.c.
Le ordinanze cautelari emesse ai sensi di tale disposizione sono provvisorie, strumentali e revocabili e non sono suscettibili di esecuzione mediante il rito dell'ottemperanza amministrativa.
art. 669-duodecies c.p.c.
Le misure di attuazione dei provvedimenti cautelari del giudice ordinario devono essere richieste allo stesso giudice della cautela secondo le modalità previste dal codice di procedura civile.
art. 669-terdecies c.p.c.
Anche l'ordinanza cautelare resa o confermata in sede di reclamo conserva natura provvisoria e non decisoria e non acquista efficacia di giudicato.
art. 73 c.p.a.
Il TAR ha previamente sottoposto alle parti la questione dell'ammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo non è utilizzabile per ottenere l'esecuzione di ordinanze cautelari emesse dal giudice ordinario ai sensi dell'art. 700 c.p.c. o confermate/riformate in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., perché tali provvedimenti sono provvisori, strumentali, revocabili e privi di idoneità al giudicato.
- L'attuazione di un'ordinanza cautelare del giudice ordinario deve essere richiesta allo stesso giudice della cautela mediante gli strumenti previsti dall'art. 669-duodecies c.p.c.; l'inerzia dell'amministrazione non radica la giurisdizione del giudice amministrativo in sede di ottemperanza.
- La natura cautelare e la conseguente inidoneità al giudicato dell'ordinanza emessa ex art. 700 c.p.c. non vengono meno per il solo fatto che il provvedimento contenga una statuizione sulle spese processuali; anche tale statuizione non consente, secondo la decisione, di utilizzare il rito dell'ottemperanza amministrativa.
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