Cassazione Civile, Sentenza n. 21263/2020 del 05/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa nata da un decreto ingiuntivo ottenuto da Linea Auto per C 56.218,00 relativo alla vendita di veicoli concessi in leasing; Grafinda oppose eccependo un controcredito di C 56.675,53 fondato su un patto per cui, in caso di insolvenza o irreperibilità dei terzi usufruttuari, Linea Auto doveva riacquistare i veicoli. Il Tribunale di Milano revocò il decreto ingiuntivo e condannò Linea Auto al pagamento di C 457,30, compensando le spese. Linea Auto appellò; Grafinda proposte appello incidentale sulle spese. La Corte d'Appello di Milano respinse l'appello principale e, accogliendo l'appello incidentale, condannò Linea Auto al pagamento delle spese del primo grado (prima compensate) e di appello. Linea Auto ricorse in Cassazione con cinque motivi, riguardanti: iscrizione tardiva a ruolo e termini processuali (art. 645 e 163-bis c.p.c.), errori di qualificazione e interpretazione contrattuale (artt. 1362, 1370, 1470, 1476 c.c.), valutazione dei fatti e ripartizione delle spese (art. 91 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per tutti e cinque i motivi. In particolare: sul punto procedurale relativo ai termini di costituzione e iscrizione a ruolo la Corte ha confermato l'interpretazione fornita dalla normativa post L. 29.12.2011, n. 218 e dalla giurisprudenza e Corte Costituzionale (per cui la riduzione del termine si applica solo se il termine assegnato è inferiore a quello di cui all'art. 163-bis c.p.c.); i profili di qualificazione e interpretazione contrattuale e la valutazione dei fatti sono stati ritenuti questioni di merito di competenza del giudice del merito e non sindacabili in Cassazione per mancata specificità dei profili di legge impugnati; la decisione della Corte d'Appello circa la condanna alle spese è stata ritenuta corretta dato l'esito favorevole dell'appello incidentale di Grafinda. Pertanto il ricorso è stato respinto; nulla è stato statuito sulle spese del giudizio di Cassazione per mancata difesa dell'intimata in questa sede; è stato inoltre disposto che la ricorrente provveda all'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato secondo il D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 645 c.p.c.
Discusso in relazione alla modifica operata dalla L. 29.12.2011, n. 218; la Corte conferma che la soppressione dell'inciso e l'interpretazione autentica limitano la riduzione dei termini di costituzione all'ipotesi in cui l'opponente abbia assegnato un termine inferiore a quello di cui all'art. 163-bis
art. 163-bis c.p.c.
Punto di riferimento per la determinazione del termine minimo di comparizione; la riduzione della metà del termine di costituzione è applicabile solo se l'opponente ha dato un termine inferiore a questo
Legge 29.12.2011, n. 218, art. 2
Ha fornito interpretazione autentica di art.165 c.p.c. e ha modificato l'art.645 c.p.c., chiarendo la portata retroattiva e i limiti della riduzione dei termini
Corte Costituzionale, sent. n. 131/2013
Richiamata come conferma della legittimità dell'interpretazione data alla norma processuale introdotta dalla L. n. 218/2011
Cass. civ., Sez. Seconda, sent. 16 febbraio 2012, n. 2242
Giurisprudenza richiamata sul tema della riduzione dei termini nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Cass. civ., Sez. Prima, Ord. 31 gennaio 2017, n. 2483
Ulteriore pronuncia confermativa della portata dell'art. 2 della L. n. 218/2011 e della limitazione della riduzione dei termini
artt. 1362, 1370, 1470, 1476 c.c.
Norme del codice civile richiamate dalla parte ricorrente per questioni di qualificazione e interpretazione del contratto; la Corte ha ritenuto che le doglianze attinenti all'interpretazione contrattuale rientrino nel giudizio di merito e non siano idonee a fondare il vizio di diritto in Cassazione senza specificità
art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5)
Richiamato implicitamente in relazione ai motivi di cassazione: la Corte rileva l'assenza di specificità e di parametro normativo adeguato per il sindacato dei fatti e delle valutazioni del giudice di merito, con conseguente inammissibilità
art. 91 c.p.c.
Norma sulle spese di lite; la Corte ha ritenuto corretta l'allocazione delle spese operata dalla Corte d'Appello in favore della parte vittoriosa dell'appello incidentale
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 (comma 1-bis e 1-quater)
Richiamato in relazione all'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente prevista dall'art. 165 c.p.c. si applica solo se l'opponente ha assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis c.p.c.
- Le modifiche normative (es. L. n. 218/2011) e le pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che ne interpretano la portata vincolano la valutazione delle istanze processuali successive; non è efficace invocare precedenti giurisprudenziali superati dalla normativa o da orientamenti successivi
- La Cassazione non è sede per il riesame dei fatti e delle valutazioni probatorie del giudice del merito: i motivi che si limitano a contestare la valutazione dei fatti o l'interpretazione contrattuale senza indicare specifici profili di diritto sono inammissibili
- La ripartizione delle spese segue l'esito del giudizio: l'accoglimento dell'appello incidentale può giustificare l'addebito delle spese anche se in primo grado erano state compensate
- In cassazione è fondamentale indicare con precisione il vizio di diritto contestato e il parametro normativo di riferimento (art. 360 c.p.c.); la genericità e la mancata specificazione conducono al rigetto per inammissibilità
- Se la parte intimata non svolge difese in Cassazione, il giudice può non pronunciare sulle spese di quella fase; tuttavia possono rimanere obbligazioni processuali correlate, come il versamento del contributo unificato aggiuntivo
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