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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21262/2020 del 05/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che aveva rigettato la sua domanda di recesso dal preliminare e la richiesta di restituzione del doppio della caparra, ritenendo infondato il pericolo di evizione derivante da una azione di riduzione di donazione promossa da terzi. In particolare il ricorso in Cassazione conteneva più censure; quella decisiva (ottavo motivo) deduceva nullità/mancata valutazione ai sensi degli artt. 112 e 346 c.p.c. e violazione di norme civili (tra cui art. 1385 c.c., 1453 ss. c.c.) perché la Corte territoriale non aveva riconosciuto che la domanda di restituzione della caparra semplice era contenuta nella domanda di restituzione del doppio della caparra già proposta dal Mangiagli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto l'ottavo motivo, ha ritenuto fondato che la domanda di restituzione della caparra semplice debba considerarsi inclusa nella domanda di restituzione del doppio della caparra e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello n. 178/2016. Ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Catania per decidere conformemente al principio enunciato (anche sulla regolamentazione delle spese). Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili, il nono motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Riferito al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato: la Corte ha ritenuto che la restituzione della caparra semplice sia compresa nella domanda di restituzione del doppio, e quindi la pronuncia sulla caparra semplice rientra nella domanda proposta (no ultra petita).

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nell'ambito delle censure sulla motivazione e sulla pronuncia su questioni processuali; la Corte ha respinto le censure per mancato rispetto degli oneri di specificazione degli atti processuali da parte del ricorrente.

  • art. 345 c.p.c.

    Riferito alle formalità della decisione di merito; la Corte ha valutato che non sussistevano i profili che giustificassero l'annullamento per vizio connesso a questa norma, salvo quanto emerso con l'ottavo motivo.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Grund per censurare la violazione di legge: la Corte ha ritenuto molte delle doglianze come richieste di rivalutazione del merito, non consentite in Cassazione, e quindi inammissibili quando configurate come valutazione di fatto.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Consente la deduzione di nullità e vizi derivanti da violazioni di norme processuali: la Corte ha esaminato tali censure e le ha dichiarate inammissibili tranne quella principale (ottavo motivo) che attiene alla corretta delimitazione della decisione rispetto alla domanda.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Riguarda l'omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha richiamato i limiti di suscettibilità di censura per mera carenza motivazionale e ha dichiarato inammissibili i motivi generici che non indicano fatti o elementi istruttori specifici.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma procedurale relativa alle memorie depositate prima dell'udienza: citata quale fatto processuale formale (deposito memoria del ricorrente), senza rilievo decisivo sulla decisione di legittimità.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nella critica relativa a presunte violazioni procedurali; la Corte ha valutato che non sia stato fornito materiale adeguato per configurare un vizio ai sensi di detta norma.

  • art. 1385 c.c.

    Ripreso nelle censure civili sulla restituzione della caparra e sul rapporto tra domande (restitutiva semplice e doppia); la Corte ha avuto riguardo al principio di continenza tra domande e ha affermato che la restituzione semplice è compresa nella domanda di restituzione doppia.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nelle doglianze riguardanti la risoluzione del contratto: la Corte ha osservato che, una volta accertata l'impossibilità sopravvenuta di trasferire il bene, va valutato l'effetto restitutorio ma la valutazione concreta spetta al giudice di merito nel rinvio.

  • art. 1458 c.c.

    Riferito all'effetto retroattivo della risoluzione: la Corte ha richiamato la necessità che il giudice del rinvio consideri gli effetti della risoluzione (compresa la qualificazione dell'eventuale indebito della caparra) nel decidere sulla restituzione.

  • art. 91 c.p.c.

    Riguarda la regolamentazione delle spese di lite: la questione è stata ritenuta assorbita dalla decisione di cassazione e rinvio, che ha disposto il rinvio anche per le spese.

Massime di principio

  • La valutazione del pericolo concreto e attuale di evizione (es. azione di riduzione di donazione) è questione di fatto riservata al giudice del merito e non è riesaminabile in Cassazione se non per profili di diritto manifesti.
  • Quando il ricorrente formula domanda di restituzione del doppio della caparra, la richiesta di restituzione della caparra semplice deve considerarsi compresa e il giudice deve pronunciarsi su tale aspetto; il mancato esame configura vizio rilevante.
  • Le censure generiche sulla motivazione o l'omesso esame non sono ammissibili in Cassazione: occorre indicare fatti, documenti o elementi istruttori specifici e decisivi ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
  • La Corte di legittimità non riesamina il merito delle valutazioni probatorie: richiede che i motivi di impugnazione siano inquadrati in profili giuridici rilevanti e non come mera richiesta di rivalutazione dei fatti.
  • In presenza di impossibilità sopravvenuta del trasferimento del bene e di affermazione del carattere indebito della caparra, il giudice deve valutare gli effetti della risoluzione (anche alla luce dell'art. 1458 c.c.) e decidere sulla restituzione compatibilmente con le domande proposte.

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