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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21258/2020 del 05/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa civile nata da un decreto ingiuntivo per forniture di mangime (Consorzio chiede il pagamento; Covatoio oppone per difetto di conformità del mangime e chiede in riconvenzionale il risarcimento del danno per drastico calo di produzione di uova). Nel processo sono emerse analisi di laboratorio, atti del procedimento penale che accertano false certificazioni, e perizie; la Corte d'appello in primo tempo (sentenza non definitiva) ravvisa che alcune forniture non erano conformi e dispone accertamenti tecnici per quantificare il danno; con sentenza definitiva rigetta poi la domanda di risarcimento. Le parti hanno impugnato per cassazione sia la sentenza non definitiva sia la definitiva, deducendo vizi di motivazione, errata applicazione delle norme sull'onere della prova, e incongruenza tra il giudizio non definitivo (che riconosceva l'esistenza del danno) e la decisione definitiva (che lo ha negato).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso la sentenza non definitiva. Quanto alla sentenza definitiva, ha accolto due motivi del ricorso del Covatoio (nullità/procedimento e violazione del vincolo tra decisione non definitiva e definizione sul quantum), ritenendo che la Corte d'appello, pur avendo in precedenza accertato l'esistenza di un calo produttivo e disposto accertamenti tecnici per quantificarlo, nella sentenza definitiva abbia negato il risarcimento senza motivazione coerente; perciò ha cassato la sentenza definitiva nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Cagliari per la determinazione della misura del danno (con istruzioni di esercitare, se del caso, il potere equitativo di liquidazione). Gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili. La causa è rinviata anche per le spese e con indicazione sui contributi unificati.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 4)

    Usato per dedurre i vizi della sentenza: n.3 per motivi di violazione di norme di diritto/errata applicazione; n.4 per nullità per omessa o apparente motivazione. La Corte ha ritenuto inammissibili molti motivi che erano sostanzialmente sindacati di merito, ma ha accolto quelli che evidenziavano contraddizione tra la non definitiva e la definitiva.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al principio che il giudice deve esaminare tutte le prove rilevanti; i motivi che lamentavano omesso esame di prove sono stati considerati, in massima parte, sindacato di merito non ammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di libero convincimento del giudice e valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la valutazione di merito rimane largamente discrezionale e non sindacabile se adeguatamente motivata.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova; la Corte ha chiarito che molte doglianze attengono alla valutazione del regime probatorio, che è rimessa al giudice di merito, e non sono idonee a fondare cassazione salvo errori di diritto.

  • art. 1490 e art. 1492 c.c.

    Richiamati nella discussione sulla garanzia per vizi della cosa venduta: la giurisprudenza successiva (sez. un. citata) conferma che il compratore che chiede risoluzione o riduzione del prezzo è gravato della prova dell'esistenza dei vizi.

  • art. 1494 c.c.

    Citato nel ricorso incidentale; richiamato nel contesto delle regole sulla garanzia per vizi e sull'onere probatorio del venditore/fornitore.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'attività del consulente tecnico d'ufficio e alla valutazione delle risultanze peritali; la Corte ha ritenuto corretta la possibilità di valutare criticamente la CTU ma non di ignorare del tutto le prove già ritenute decisorie nella sentenza non definitiva.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato con riferimento al potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa quando la prova è incerta o difficoltosa; la Corte ha imposto al giudice di merito, in caso di difficoltà di prova, di valutare l'esercizio di tale potere piuttosto che rigettare il risarcimento in contrasto con l'accertamento precedente.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma procedurale sui contributi unificati: la Corte rileva la sussistenza dei presupposti per ulteriori versamenti da parte delle ricorrenti in relazione alle impugnazioni dichiarate riunite.

Massime di principio

  • La valutazione delle prove di merito è riservata al giudice di merito e la Corte di legittimità sindaca solo i vizi di diritto o la manifesta carenza motivazionale; i ricorsi che sono sostanzialmente critiche della valutazione probatoria sono frequentemente inammissibili.
  • Se una sentenza non definitiva accerta un fatto (es. l'esistenza di un danno) e rinvia la quantificazione, la successiva sentenza definitiva non può risolvere in senso contrario le stesse questioni poste come presupposto logico necessario: ciò costituisce motivo di cassazione.
  • In presenza di difficoltà di prova nella quantificazione del danno, il giudice di merito, anziché rigettare la domanda per insussistenza di prove, deve considerare l'esercizio del potere equitativo di liquidazione (art. 1226 c.c.) quando ricorrono i presupposti.
  • Il criterio del "più probabile che non" è applicabile nel processo civile come misura del convincimento richiesto al giudice e può essere utilizzato per valutare nesso di causalità e fatti di causa, distinto dallo standard penale dell"oltre ogni ragionevole dubbio".
  • La semplice esistenza di rilievi o atti del processo penale non vincola automaticamente il giudice civile a recepirne tutte le risultanze; però se il giudice civile si è già fondato su determinati accertamenti nella fase non definitiva, deve motivare con coerenza ogni eventuale ravvedimento in sede definitiva.
  • Le doglianze relative all'onere della prova (art. 2697 c.c.) devono essere sostenute documentalmente; le decisioni che fondano la pronuncia sulla difficoltà probatoria devono spiegare perché la produzione documentale non è idonea e se è possibile una liquidazione equitativa.

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