Cassazione Civile, Sentenza n. 21264/2020 del 05/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia nata da un contratto preliminare di compravendita: i promittenti venditori (Sponza) hanno agito per dichiarare l'inadempimento della promissaria acquirente (Mantio) e ottenerne la condanna al pagamento del saldo prezzo e al risarcimento per occupazione. La Mantio ha resistito eccependo vizi urbanistici dell'immobile e difformità tra stato di fatto e planimetria catastale, proponendo domanda riconvenzionale per accertamento dell'inadempimento dei venditori e per la regolarizzazione urbanistica e risarcimento. Tribunale e Corte d'Appello hanno accolto le domande dei venditori e rigettato le domande della Mantio. La Mantio ha quindi ricorso per cassazione con quattro motivi (violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali, richiamo alla L. 47/1985 e al suo art. 40, contestazione della motivazione e della valutazione delle difformità catastali e urbanistiche).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Mantio. Ha ritenuto che l'immobile fosse stato realizzato prima del 1967, per cui la normativa sanzionatoria richiamata (L. 47/1985 e il suo art. 40) non era applicabile nella maniera dedotta dalla ricorrente; non risultava un abuso edilizio tale da impedire la trascrizione o la stipula del rogito; le difformità planimetriche parziali non giustificavano il rifiuto ad adempiere il preliminare. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati i motivi di cassazione per carenza di specificazione degli errori di diritto e per generica contestazione della motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio, determinate in favore dei resistenti in euro 5.500,00 oltre 200,00 per esborsi, spese generali e accessori, e all'ulteriore versamento del contributo unificato ove dovuto ai sensi del D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Regola il procedimento sommario di cognizione adottato in primo grado per la domanda principale (azione esecutiva del saldo prezzo); atto introduttivo del giudizio di merito.
art. 2932 c.c.
Norma sulla condanna al pagamento del prezzo: invocata dai venditori per ottenere il saldo concordato nel preliminare.
art. 1460 c.c.
Riferito alla risoluzione per inadempimento: la Corte ha ritenuto che le irregolarità urbanistiche e le difformità planimetriche parziali non giustificassero la risoluzione automatica invocata dalla ricorrente.
art. 1477 c.c.
Norma relativa all'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto: applicata dalla Corte del merito e ritenuta coerente con la decisione che non ha ammesso la giustificazione del rifiuto della compratrice.
Legge 47/1985, art. 40
La ricorrente aveva invocato la disciplina sugli abusi edilizi; la Corte ha escluso l'applicazione perché l'immobile era stato realizzato prima del periodo rientrante nella disciplina sanzionatoria richiamata, e non risultavano abusi tali da bloccare la trascrizione/rogito.
art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5
Articolo che disciplina i motivi di cassazione: la Corte ha affermato l'inammissibilità delle censure generiche e la necessità di specificare le violazioni di diritto (n.3) e ha escluso che la generica doglianza di carenza motivazionale (n.5) costituisca motivo valido se non è indicato un fatto determinato e decisivo omesso.
art. 348-ter c.p.c., co. IV e V
La Corte ha richiamato i limiti procedurali al ricorso per cassazione quando la sentenza d'appello confermi la decisione di primo grado, in relazione alla qualificazione delle censure ammissibili.
art. 1453 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in una delle censure (risoluzione per inadempimento); la Corte non ha dato rilievo alla tesi della ricorrente ritenendo che le condizioni fattuali non giustificassero la risoluzione.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova: la Corte ha rilevato che la ricorrente non ha adempiuto all'onere di specificare e provare fatti decisivi capaci di inficiare il trasferimento.
D.P.R. 115/2002, art. 13 comma 1-bis e comma 1-quater
Norme sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale applicazione dell'ulteriore importo a carico della ricorrente pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La mera esistenza di difformità planimetriche o parziali difformità urbanistiche non è automaticamente causa sufficiente per rifiutare l'esecuzione di un preliminare di vendita: occorre che i vizi oltrepassino la soglia dell'abuso o rendano impossibile la stipula del rogito.
- La normativa sugli abusi edilizi (L. 47/1985) trova applicazione con riguardo alle opere realizzate nei periodi e nei casi previsti dalla legge; per fabbricati anteesistenti la disciplina richiamata potrebbe non essere applicabile come motivo di inadempimento.
- In sede di cassazione le doglianze devono essere specifiche: non sono ammesse censure generiche di carenza di motivazione; è necessario indicare con precisione gli errori di diritto o l'omessa valutazione di un fatto determinante.
- L'onere della prova sull'esistenza di vizi rilevanti che impediscano il perfezionamento del trasferimento grava su chi eccepisce tali vizi; la semplice conoscenza di difformità o la loro segnalazione al comune non implica automaticamente il diritto a non adempiere.
- L'occupante privo di titolo può essere condannato al risarcimento per l'uso dell'immobile (indennità di occupazione), indipendentemente dall'esistenza o meno del certificato di agibilità.
- Difformità catastali parziali possono essere sanate o integrate mediante successiva planimetria o atti integrativi, e non necessariamente impediscono il trasferimento se non incidono sulla sostanza della cosa venduta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21257/2020 del 05/10/2020
- Sentenza civile · 5 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21258/2020 del 05/10/2020
- Sentenza civile · 5 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21262/2020 del 05/10/2020
- Sentenza civile · 5 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21263/2020 del 05/10/2020
- Sentenza civile · 5 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21272/2020 del 05/10/2020
- Sentenza civile · 6 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 21498/2020 del 06/10/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →