Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21272/2020 del 05/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli attori proprietari avevano chiesto il rilascio di porzioni di terreno occupate senza titolo, la demolizione o l'arretramento di manufatti realizzati a distanza inferiore da confine, nonché il risarcimento dei danni per mancato utilizzo del fondo (indennità a decorrere dal 1° gennaio 1988 e danni per demolizione parziale di capannone). In primo grado il Tribunale accolse in parte le domande; in appello la Corte di Napoli riconobbe l'usucapione a favore di alcuni convenuti, rigettò la domanda di indennità per mancato utilizzo e in parte confermò il rilascio di altre aree. In Cassazione i ricorrenti contestano, tra l'altro, la valutazione delle prove in ordine all'usucapione, la ammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da terzi e, soprattutto, la decisione di rigettare il risarcimento del danno per occupazione sine titulo (danno in re ipsa o comunque liquidabile su base presuntiva).

La decisione

La Corte di Cassazione ha: dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale (che miravano a rivalutazione dei fatti di merito), rigettato il terzo motivo (sulla tardività/qualificazione dell'appello della Forever), accolto il quarto motivo (relativo alla valutazione del danno per occupazione illegittima e alla carenza motivazionale della Corte territoriale), assorbito i motivi quinto e sesto subordinati al quarto, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Conseguentemente la sentenza impugnata della Corte d'appello è stata cassata limitatamente alla parte che ha rigettato la domanda risarcitoria e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame, anche sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. In sintesi: i ricorrenti (proprietari) hanno ottenuto accoglimento della censura che riguardava l'insufficiente motivazione e la valutazione del danno da occupazione; le statuizioni sull'usucapione e su altri punti sono state in gran parte confermate o non riaperte dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Regolamenta i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda l'interpretazione restrittiva dei motivi, specie dell'omesso esame di fatto decisivo (n.5) dopo le modifiche del 2012 e precisa i requisiti per la deduzione del vizio.

  • artt. 1158-1163 cod. civ. (usucapione)

    Norme sostanziali sull'acquisto della proprietà per usucapione; la Corte d'appello le ha applicate per accertare l'usucapione a favore di alcuni convenuti sulla base del possesso ventennale con trasformazioni.

  • art. 2697 cod. civ.

    Regole sulla prova delle allegazioni; la Corte richiama il principio secondo cui l'onere della prova grava su chi allega, ma valuta la sufficienza degli elementi probatori raccolti in merito al possesso.

  • art. 2728 cod. civ.

    Presunzioni semplici; ricordata in relazione alla valutazione delle prove testimoniali e documentali sul possesso.

  • art. 2043 cod. civ.

    Fatto illecito e responsabilità; assunto come fondamento della domanda di risarcimento per l'occupazione senza titolo.

  • art. 2056 cod. civ.

    Onere della prova in tema di responsabilità extracontrattuale; impatta sulla misura del danno e sulla possibilità di liquidarlo in via presuntiva.

  • artt. 1223, 1226 cod. civ.

    Regole sul risarcimento del danno (dovere di provare il danno e il nesso causale); la Corte afferma che il danno da perdita della disponibilità del bene può essere valutato anche presuntivamente.

  • art. 91, 92 c.p.c.

    Norme sulle spese del processo; la Corte di Cassazione ha rinviato anche per la regolamentazione delle spese del grado di legittimità.

  • artt. 333, 334, 343, 371 c.p.c.

    Norme riguardanti termini e forme di impugnazione (appello e impugnazione incidentale); la Corte ha esaminato la conversione/ammissibilità dell'appello tardivo in gravame incidentale e i relativi termini.

  • art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.

    Principi sulla motivazione delle sentenze; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse apparente e carente nella parte relativa alla valutazione del danno, determinandone la cassazione.

  • D.P.R.G. (P.R.G.) Campania n. 8220 del 16 ottobre 1982

    Norma urbanistica richiamata in merito alle distanze legali da rispettare (cinque metri dal confine) per la determinazione dell'arretramento di un fabbricato.

Massime di principio

  • In cause di usucapione il giudice di merito valuta il complesso delle prove (testimonianze, consulenze tecniche, documenti): la Cassazione non riesamina i fatti ma controlla la correttezza logico-giuridica e la motivazione; contestazioni generiche della valutazione probatoria sono spesso inammissibili in Cassazione.
  • La prova del possesso pacifico, continuato e riconoscibile può essere desunta anche da attività di coltivazione, recinzione e trasformazioni durevoli del fondo; tali elementi possono giustificare l'usucapione se dimostrati.
  • In caso di occupazione sine titulo il danno subito dal proprietario per la perdita di godimento può essere liquidato anche su base presuntiva (non è sempre necessario provare ogni concreta occasione perduta); il giudice deve però motivare adeguatamente come le presunzioni siano fondate sui fatti.
  • La motivazione del giudice di merito deve esplicitare il percorso argomentativo e la correlazione tra risultanze probatorie e decisione: motivazione meramente assertiva o priva di logica esplicita è vizio rilevante e può portare alla cassazione.
  • Sull'impugnazione incidentale tardiva: esiste possibilità di conversione dell'impugnazione autonoma in gravame incidentale a condizioni temporali tassative; nei giudizi con litisconsorzio processuale si applicano regole di unità del termine di impugnazione e della riunione dei procedimenti.
  • La compensazione delle spese e la regolamentazione delle stesse possono essere riesaminate dal giudice di rinvio quando la decisione di merito viene cassata in parte: l'esito parziale favorevole o sfavorevole influisce sulla distribuzione delle spese.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.