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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21498/2020 del 06/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa all'inadempimento di un contratto di edizione/cedimento di diritti musicali: l'editore (Leonardi) avrebbe omesso la rendicontazione trimestrale e altre obbligazioni contrattuali (versamenti su vendite di spartiti, cessioni estere, cessioni per film, attività di promozione). In sede di rinvio la Corte d'appello ha dovuto valutare nuovamente i fatti dopo cassazione per carenza di motivazione e violazione di legge; inoltre si discuteva se alcune norme della legge sul diritto d'autore (art.119 L.633/1941) fossero applicabili e quale fosse l'effetto della prescrizione parziale dei crediti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Leonardi. Ha ritenuto corretta la rivalutazione dei fatti operata dalla Corte d'appello in sede di rinvio (tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive e non solo dell'elemento soggettivo o della durata dell'inadempimento). Ha confermato che l'omessa rendicontazione e la mancata prova di attività di promozione legittimano l'accertamento dell'alterazione dell'equilibrio contrattuale e l'inadempimento nella sua totalità. Ha inoltre precisato che la prescrizione di taluni crediti non impedisce di accertare i fatti verificatisi nel periodo pertinente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (complessivi € 6.000,00 compensi + € 200,00 esborsi, rimborso spese generali 15% e accessori), oltre all'eventuale contributo unificato come previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 107-114

    Norme generali del diritto d'autore applicabili ai contratti atipici di cessione di diritti; la Corte richiama che ai contratti atipici sono applicabili principalmente le norme generali previste da tali articoli.

  • Legge 22 aprile 1941, n. 633, art. 119

    La Corte rileva che l'art. 119 disciplina la portata del contratto di trasferimento dei diritti di utilizzazione spettanti all'autore con riferimento ai contratti di edizione (pubblicazioni a stampa) e non è applicabile ai contratti atipici come quelli in esame; pertanto non può essere invocato automaticamente per i contratti musicali/ cinematografici atipici.

  • Art. 3, punti c), d) ed e) del contratto (atto processuale)

    Prevede obbligazioni specifiche dell'editore (rendicontazione trimestrale, partecipazione sulle vendite di spartiti, cessioni estere e per film) le quali, se inadempiute, sono valutate dalla Corte ai fini dell'accertamento dell'inadempimento contrattuale.

  • Cass. 10995/2015 (giurisprudenza)

    Richiamata per chiarire i tre livelli della potestà del giudice in sede di rinvio dalla cassazione: (1) limiti a modificare accertamento dei fatti, (2) possibilità di valutare fatti acquisiti e indagare su altri fatti entro preclusioni, (3) valutazione "ex novo" dei fatti se la pronuncia lo autorizza; nella specie la Corte d'appello ha legittimamente rivalutato i fatti secondo le direttive della cassazione.

  • Cass. 12086/2013 (giurisprudenza)

    Affermata la natura atipica di taluni contratti (es. cinematografici) e che l'accertamento dei diritti e degli obblighi delle parti costituisce spesso una "quaestio voluntatis" riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

  • Cass. 26626/2008 (giurisprudenza)

    Sul contratto di edizioni musicali: trattandosi di negozio atipico, l'accertamento dei diritti/obblighi dipende dalla ricostruzione della volontà delle parti ("quaestio voluntatis") e resta materia del giudice di merito.

  • DPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Norma sul contributo unificato: la Corte attesta la sussistenza dei presupposti processuali per l'obbligo, da parte della ricorrente, del versamento dell'importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di rinvio dalla Cassazione il giudice del merito può, a seconda delle direttive della decisione di legittimità, limitarsi a valutare i fatti già acquisiti, oppure indagare ulteriori fatti o anche procedere a una valutazione "ex novo"; occorre verificare quale tipo di rinvio la Suprema Corte abbia disposto.
  • Quando un giudice di merito rivaluta l'inadempimento contrattuale deve considerare l'insieme delle circostanze oggettive e soggettive (entità delle obbligazioni, omissioni ripetute, prova di promozione o sua mancanza, impatto sull'equilibrio contrattuale), non solo la durata o il dolo/colpa.
  • La mera esistenza di proventi SIAE o di elevate distribuzioni non è, di per sé, prova dell'adempimento di obblighi contrattuali di promozione o rendicontazione: chi afferma l'adempimento deve fornire elementi probatori specifici sull'attività svolta e sulla corretta rendicontazione.
  • La prescrizione parziale dei crediti non impedisce al giudice di esaminare tutti i fatti avvenuti nel periodo di efficacia contrattuale ai fini dell'accertamento dell'inadempimento; la prescrizione incide solo sulle conseguenze economiche relative ai crediti prescritti.
  • I contratti di edizione/cedimento di diritti musicali o cinematografici possono essere atipici: la ricostruzione dei diritti e obblighi è spesso una "quaestio voluntatis" riservata al giudice del merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata.
  • L'omessa rendicontazione periodica e la totale mancanza di prova dell'attività di promozione rappresentano elementi forti per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale e possono giustificare una pronuncia sfavorevole all'editore, anche se alcune poste creditorie risultino prescritte.

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